Vediamo di ricapitolare almeno per sommi capi questa complessa vicenda, sul versante giurisprudenziale.
All'origine di tutto vi è un esposto proposto da Italia Nostra sull'utilizzo del vecchio carcere di Trento. Il Gip di Trento, con una ordinanza del 12 dicembre 2012, ha disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato per la ipotizzabile contravvenzione di cui all'articolo 170 del nuovo Codice dei beni culturali (Decreto 42 del 22 gennaio 2004) nei confronti dei componenti della Giunta provinciale che hanno approvato il progetto esecutivo del nuovo Carcere. La Procura, ritenendo abnorme questo provvedimento, ha proposto contro lo stesso un ricorso in Cassazione.
Quest'ultima, con una sentenza depositata il 30 aprile 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per ragioni tecniche, senza peraltro entrare nel merito della vicenda. Ora, al di la dell'obbligo tecnico di dare esecuzione al provvedimento del Gip, con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, la Provincia sottolinea come alla luce dello Statuto di Autonomia nessun reato può essere imputato ai componenti della Giunta provinciale.
Il Gip di Trento ha ritenuto che "il problema che si pone consiste nello stabilire se per il complesso edilizio carceri Asburgiche di Trento (epoca di costruzione nella seconda metà del 1800), debba essere effettuata, da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la verifica sulla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico e antropologico". Lo stesso Gip ha ritenuto inoltre che è astrattamente ipotizzabile la contravvenzione di cui al già citato all'articolo 170 Codice beni culturali nei confronti dei membri della Giunta della Provincia autonoma di Trento, che avrebbero approvato il progetto esecutivo senza la verifica di cui sopra.
Ma l'Avvocatura della Provincia fa notare che il provvedimento del Gip non tiene conto del fatto che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Speciale per il Trentino-alto Adige, ha competenza esclusiva nella materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare. Sempre ai sensi delle norme costituzionali - l'articolo 16 dello Statuto - nelle materie entro cui la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Provincia.
Nessuno può porre quindi in dubbio che non i "competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "come ritenuto dal Gip ma i competenti organi della Provincia devono verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico e antropologico. E i competenti organi della Provincia si sono espressi ritenendo la non sussistenza di tale interesse.
In particolare l'assenza di interesse storico–artistico dell'immobile era stata già stata riconosciuta con una deliberazione della Commissione provinciale beni culturali dell'ottobre 1993, prodotta su richiesta del direttore del carcere, quale legale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento del 1993 ha conservato la sua efficacia anche dopo l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali nel 2004.
Su questo atto e su quelli successivi si è aperto in seguito un lungo contenzioso promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedeva l'annullamento della deliberazione della Giunta del maggio 2008, "Approvazione del progetto definitivo per la costruzione del nuovo Polo giudiziario di Trento", limitatamente alla demolizione di parte del complesso edilizio giudiziario, del parere favorevole sul progetto definitivo per la costruzione del nuovo Polo giudiziario di Trento, espresso dal Comitato provinciale dei Beni culturali della Provincia, e di altri atti riguardanti questo "caso". Ebbene, con una sentenza del 2011 il Tgra-Tribunale regionale di giustizia amministrativa aveva respinto il ricorso, dichiarandolo in particolare infondato per quanto riguarda la demolizione del carcere, ritenendosi efficace la dichiarazione della mancanza di interesse adottata nel 1993.
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