
Il Tribunale ha chiarito che “la clausola che impone di rendere la dichiarazione di rinuncia non può essere interpretata nel senso di comportare una preventiva e generalizzata rinuncia alla tutela giurisdizionale, posto che una siffatta interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi generali dell’ordinamento”. In altre parole, il collegio ha stabilito che impregiudicata resta per il futuro la possibilità per Autobrennero di agire in giudizio qualora il diritto di prelazione dovesse essere cancellato. Conseguentemente, non ha ritenuto sussistere “i caratteri di attualità e di concretezza” che motivassero la necessità di una sospensiva immediata e l’ha respinta formalmente.
Alla soddisfazione della Società per la conferma del pieno diritto alla propria tutela giurisdizionale si aggiunge quella per il fatto che la difesa di tale diritto non ha comportato alcun rallentamento nell’iter della gara.
Fonte: ufficio stampa Autobrennero