Lunedì, 18 Febbraio 2019 - 17:50 Comunicato 321

Più pesanti le sanzioni per le violazioni in materia di caccia, automatica l’applicazione dei provvedimenti disciplinari con sospensioni fino a 5 anni per le violazioni più gravi e semplificazione della gestione
Caccia: la giunta approva due importanti provvedimenti per semplificare la disciplina amministrativa

La giunta provinciale di Trento riunita oggi in seduta straordinaria ha approvato due importanti provvedimenti per la semplificazione della disciplina amministrativa in materia di gestione della caccia: si tratta di un disegno di legge che riguarda l’impianto sanzionatorio e di un regolamento di semplificazione riferito agli organi di gestione amministrativa della materia venatoria

Il disegno di legge intende aggiornare l’impianto sanzionatorio provinciale vigente, che risale ancora all’entrata in vigore della legge del ‘91 (L.P. 24 maggio 1991, n. 24) e da allora mai modificato. 

Si ridefiniscono, innanzitutto, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie convertendo in euro i relativi importi, con una maggiorazione di circa il 20%. Si dispone inoltre che la misura delle stesse sia aggiornata ogni cinque anni in misura pari alla variazione ISTAT.

La proposta di legge introduce poi una seconda sostanziale modifica all’impianto delle sanzioni, prevedendo una puntuale disciplina della sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d’ospite annuale che si accompagna in automatico alle sanzioni penali ed amministrative. Si prevede, infatti, che la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, fino ad oggi disposta discrezionalmente entro il limite temporale massimo di tre anni, si applichi in misura predeterminata ad una serie prefissata di violazioni commesse nell’esercizio della caccia, riducendo il carico amministrativo ed eliminando il contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale. In tal modo, saranno sanzionate con la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, anche fino a 5 anni, le violazioni più significative e più gravi che possono essere commesse nell’esercizio dell’attività venatoria, come le sanzioni penali e le sanzioni amministrative più importanti (a titolo di esempio, la caccia in periodo di divieto, con mezzi vietati, a specie protette, in luoghi ove la caccia è vietata, l’uccellagione, la caccia senza polizza di assicurazione, la caccia in violazione degli orari consentiti, la caccia in violazione alle prescrizioni tecniche per omissione della denuncia di abbattimento, della denuncia di uscita o in violazione della disciplina di accompagnamento). Per contro, la previsione della sospensione viene soppressa, rispetto alla disciplina vigente, relativamente a violazioni di minor impatto e aventi più che altro carattere formale.

Va poi ricordato che, unicamente per le tipologie di violazione più gravi che determinano un danno per il patrimonio faunistico e per la comunità, con questa proposta la Giunta provinciale introduce il raddoppio del periodo di sospensione del permesso in caso di recidiva entro i cinque anni dalla prima violazione (con elevazione del periodo massimo potenziale di sospensione a 10 anni).

Con il secondo provvedimento la Giunta provinciale, attraverso un regolamento di semplificazione, ha introdotto invece delle importanti modifiche che riguardano i soggetti competenti all’approvazione dei diversi strumenti di gestione della caccia. Lo scopo, da un lato, è di semplificare l’adozione dei provvedimenti, perseguendo l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese della Provincia già delineato nell’articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 con riferimento agli organi collegiali di amministrazione attiva, e, dall’altro, di migliorare, adeguare e innovare il ruolo di partecipazione e di supporto alle decisioni amministrative dei differenti portatori di interesse in un ambito così importante quale è quello della gestione venatoria. Nello specifico, la Giunta provinciale ha previsto la soppressione del comitato faunistico provinciale e l’istituzione di un tavolo faunistico provinciale per assicurare l’informazione, la partecipazione e il raccordo tra la Provincia e i soggetti coinvolti nei vari aspetti della gestione faunistica, anche ai fini della programmazione delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l’esercizio della caccia.

In particolare, le competenze del comitato faunistico provinciale passano all’osservatorio faunistico provinciale, alla Giunta provinciale ed alla struttura competente in materia di fauna selvatica, a seconda della rilevanza e della valenza del provvedimento stesso. Ad esempio, l’espressione dei pareri è trasferita in capo all’osservatorio faunistico provinciale, organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia in materia di tutela della fauna, opportunamente ridefinito nella composizione, l’approvazione delle prescrizioni tecniche per la caccia alla Giunta provinciale mentre l’approvazione dei programmi di prelievo, unitamente ad una serie di autorizzazioni aventi una natura prettamente tecnica, viene affidata alla struttura competente in materia di fauna selvatica, sentito il parere dell’osservatorio.

(us)


Immagini