Martedì, 23 Aprile 2013 - 02:00 Comunicato 1103

Replica ad un articolo comparso su un quotidiano locale
CREDITI DELLA PROVINCIA: PARTITE DI GIRO E SOMME INESIGIBILI

Dei 29 milioni di crediti della Provincia di cui parla un quotidiano locale, 23,6 milioni, pari a oltre l'80% dell'importo totale, sono determinati da somme iscritte nel bilancio provinciale in partite di giro, sia in entrata che in uscita. In sostanza alla minore entrata corrisponde nel bilancio provinciale una minore spesa di pari importo. Pertanto, non configurano alcuna rinuncia di credito da parte della Provincia. I restanti 5,6 milioni che sono stati "stralciati" sono importi fisiologici. Questa la Risposta della Provincia ad un articolo che commenta, oggi, una recente decisione della Giunta, parlando erroneamente di "azzeramento di 29 milioni di crediti".-

Come tutti gli anni la Giunta provinciale ha effettuato una ricognizione dei residui attivi, ovvero dei crediti vantati dalla Provincia verso altri soggetti, da riportare all'esercizio successivo, individuando nel provvedimento anche quelli che sono insussistenti. Ciò ai sensi della legge di contabilità che prevede l'adozione del provvedimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Con la delibera 696 approvata lo scorso 9 aprile sono stati individuati crediti insussistenti per circa 29,4 milioni di euro; di tale importo, ben 23,6 milioni (oltre l'80%) sono determinati da somme iscritte nel bilancio provinciale in partite di giro (sia in entrata che in uscita), in relazione alle quali alla minore entrata corrisponde nel bilancio provinciale una minore spesa di pari importo. Di fatto, pertanto, non si tratta di alcuna rinuncia di credito da parte della Provincia.
Per quanto riguarda invece i restanti 5,6 milioni di euro (meno del 20%) cancellati dalle scritture contabili, si tratta di importi del tutto fisiologici rappresentati in particolare da:
- minori entrate derivanti da atti di transazione dell'amministrazione provinciale;
- somme relative ad accertamenti di natura tributaria rivelatesi insussistenti;
- entrate di natura sanzionatoria non più dovute per decesso del trasgressore;
- crediti inesigibili a seguito di procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ecc.);
- somme relative a contributi dell'Unione Europea e corrispondenti cofinanziamenti nazionali rivelatesi insussistenti a seguito di verifica in relazione alla conclusione della relativa programmazione.
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