Sono escluse dal provvedimento, per motivi organizzativi e funzionali, le seguenti strutture e categorie di personale:
- il Centro per l'Infanzia e il personale ivi assegnato;
- il personale dei circoli e i coordinatori con scuole ad apertura estiva, vale a dire circolo 1, 10 e coordinatori pedagogici delle scuole provinciali dell'infanzia ladine;
- il personale del Servizio Gestione strade addetto alla sorveglianza e manutenzione delle strade, con la possibilità, da parte del Servizio stesso, di individuare altro personale - tecnico e amministrativo - da escludere per esigenze di servizio;
- il Corpo permanente dei Vigili del fuoco;
- il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, relativamente al personale assegnato alle Stazioni forestali, alle Stazioni forestali demaniali e sedi equiparate (posti di custodia-Stazioni forestali del Consorzio della parte trentina del Parco Nazionale dello Stelvio e Nucleo operativo specialistico forestale);
- il personale chiamato a prestare servizio in turno di reperibilità nelle giornate di chiusura delle strutture provinciali.
Il Contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto Autonomie locali prevede che l'amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possa stabilire che due delle giornate di ferie annuali siano fruite da tutto il personale, o da determinate categorie dello stesso, al fine di regolamentare le chiusure degli uffici in giornate non festive. (lr) -