Giovedì, 13 Marzo 2014 - 02:00 Comunicato 581

Il bando per la concessione dovrà essere riformulato
A22: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DELLA PROVINCIA

Provincia e A22 mettono a segno un importante risultato per quanto riguarda il bando di gara per la nuova concessione autostradale: una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, dichiarando innanzitutto il bando impugnabile e poi, nel merito, accogliendo alcuni rilievi del Trentino, in particolare quello relativo alla mancata indicazione, nello stesso, delle opere complementari di cui il gestore dovrà farsi carico, rispetto alla pura gestione della concessione autostradale. Ora si riparte da zero: come previsto dalla legge, si dovrebbe attendere una nuova direttiva ministeriale che indichi i parametri del bando di gara, concordandoli con i territori interessati. Successivamente il Ministero delle infrastrutture potrà procedere con l'indizione della nuova gara. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Provincia Ugo Rossi: "Le ragioni dei territori - ha detto - alla fine sono state tenute in considerazione".-

La vicenda è nota: la società Autostrada del Brennero, gestrice della concessione autostradale, e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato 2 atti distinti, la direttiva interministeriale ad Anas per l'indizione della gara per il rinnovo della concessione e il bando successivo. La sospensiva era stata in un primo tempo negata sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato. Successivamente era stata pubblicata la sentenza di merito del Tar che respingeva il ricorso perché dichiarato inammissibile. L'inammissibilità era dovuta al fatto che, secondo il Tribunale del Lazio, il bando poteva essere impugnato solo se le sue clausole impedivano ad un soggetto di partecipare alla gara. Altrimenti bisognava attendere la conclusione dell'iter concorsuale ed eventualmente impugnarne l'esito.
La nuova sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar innanzitutto su questo punto: essa di fatto sancisce che si può impugnare il bando anche prima della gara, proprio per impedire che essa venga svolta in maniera scorretta. Vi è evidentemente, in questa sentenza, una ragione di economicità: se un atto può essere dichiarato a priori non valido, è meglio provvedere a correggerlo prima che esso generi altri atti che saranno successivamente considerati illegittimi.
Il Consiglio di Stato ha però anche esaminato il ricorso nel merito. L'esito è stato l'accoglimento di alcune "doglianze", come vengono definite nel linguaggio giurisprudenziale. La prima è quella concernente la mancata indicazione nel bando delle opere complementari che si dovrebbero realizzare nel corso della durata della concessione, sostanzialmente opere in favore dei territori, come circonvallazioni o altro. E' stato inoltre accolto il rilievo riguardante la richiesta della presentazione delle attestazioni Soa in sede di prequalifica, in quanto violerebbe i principi di trasparenza e par condicio.
Ora si riparte da zero. Si attenderà la predisposizione di un nuovo bando e quindi l'indizione di una nuova gara. "Eravamo convinti della bontà dei nostri ricorsi - sottolinea ancora Rossi - e siamo pienamente soddisfatti di questa sentenza del Consiglio di Stato". -