
Professionisti sanitari
Dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l’esercizio della professione.
Operatori di interesse sanitario (OSS – ASO – massofisioterapisti)
Dal 15 dicembre 2021, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L’avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Altri operatori
Dal 15 dicembre 2021, tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale primario e successivo richiamo:
- nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari).