Venerdì, 24 Gennaio 2014 - 02:00 Comunicato 151

Via libera dalla Giunta provinciale alla proposta che modifica la legge elettorale
UN DISEGNO DI LEGGE SULLA PARITÀ DI GENERE

Via libera dalla Giunta provinciale alla proposta che modifica la legge elettorale provinciale (L.P. 2/2003) in tema di parità di genere. L'obiettivo è quello di introdurre misure che permettano di raggiungere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi, nonché condizioni di pari opportunità di genere per l'accesso alle consultazioni elettorali. Si tratta di un assenso che non si è ancora trasformato in una delibera, dal momento che il testo verrà ora portato all'attenzione delle forze di maggioranza e da lì proseguirà il suo iter prima di approdare in Consiglio provinciale per la discussione. Come commenta l'assessora all'università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione allo sviluppo, Sara Ferrari: "Vorremmo promuovere, attraverso uno specifico provvedimento, le pari opportunità tra uomini e donne, rimuovendo eventuali ostacoli che impediscono una reale e sostanziale uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive".-

I dati delle recenti elezioni del Consiglio provinciale hanno confermato l'enorme squilibrio che esiste fra la composizione di genere dell'elettorato (202.686 uomini e 214.018 donne con diritto di voto), la composizione di genere delle candidature (489 uomini e 295 donne) e la composizione di genere del Consiglio provinciale (28 uomini e 6 donne). "Le cause della minore presenza femminile in politica sono varie e complesse: intervengono fattori storici, culturali e nessuna iniziativa può essere considerata esaustiva o determinante per riequilibrare la presenza di genere nei luoghi decisionali - aggiunge Sara Ferrari -. Ma la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni è un problema reale e di rappresentanza democratica: non si tratta tanto di una questione "di genere" quanto piuttosto di civiltà".
Il disegno di legge approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta della assessora Sara Ferrari, interviene su alcune disposizioni della legge provinciale n. 2 del 2003 agendo sulla composizione delle liste elettorali nonché sull'espressione delle preferenze.
Per quanto riguarda la composizione delle liste la norma prevede che ciascuna lista venga composta da un pari numero di candidati e di candidate, alternando un nome maschile con uno femminile a garanzia di una presenza sostanzialmente paritaria di uomini e donne nelle liste elettorali. Per l'espressione delle preferenze, si prevede che l'elettore/elettrice possa esprimere fino a tre preferenze: nel caso in cui sia espressa più di una preferenza i candidati indicati devono essere obbligatoriamente di sesso diverso, pena l'inefficacia delle preferenze espresse dopo la prima, che invece rimane valida.
Questa specifica misura - così come espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 - agisce sulle condizioni generali senza imporre meccanismi che direttamente o indirettamente possano incidere sul risultato delle scelte elettorali dei cittadini e delle cittadine. Non si attribuisce infatti ad un genere una maggiore probabilità rispetto all'altro; non si stabilisce una condizione di maggior favore ad un candidato piuttosto che ad un altro. Anche con la norma proposta sarebbe possibile il permanere dello squilibrio di genere nella composizione del Consiglio, oppure potrebbe verificarsi uno squilibrio a favore della presenza femminile. Ciò significa che la norma promuove e rende possibile un equilibrio di genere ma non lo impone.
Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce l'obbligo di comporre le liste prevedendo un uguale numero di candidati uomini e candidate donne (criterio della parità), nonché prevedendo l'elencazione dei candidati alternando i nomi di uomini e donne (criterio dell'alternanza); è ammessa la sovra-rappresentazione di un sesso rispetto all'altro solo nel caso di lista formata da un numero dispari di candidati, ma la differenza è limitata ad una unità.
L'articolo 2 del disegno di legge coordina tale previsione con le norme sul procedimento per l'ammissione delle candidature, introducendo la verifica del rispetto dei criteri di parità e di alternanza previsti dall'articolo 1 del disegno di legge. E' prevista la possibilità per l'Ufficio centrale circoscrizionale di correggere l'ordine con il quale i candidati sono elencati nella rispettiva lista, per rispettare i criteri di parità e di alternanza, mantenendo l'ordine di presentazione all'interno del sesso di appartenenza e mantenendo il nominativo del/della capolista. L'Ufficio centrale, ove necessario per assicurare il rispetto della norma, riduce il numero dei candidati della lista, cancellandoli a partire dall'ultimo.
L'articolo 3 agisce sul meccanismo di espressione del voto di preferenza, rafforzando l'azione di riequilibrio prevista dai criteri definiti per la composizione della lista. Si prevede che l'elettrice/elettore possa esprimere fino a tre preferenze, purché - nel caso di più preferenze - i candidati indicati appartengano ad entrambi i sessi.
L'articolo 4, infine, precisa quali sono le conseguenze per le ipotesi in cui il voto di preferenza non sia espresso nel rispetto delle previsioni della legge; sono pertanto inefficaci le preferenze espresse in eccedenza rispetto a tre; inoltre se l'elettore/elettrice esprime due preferenze e il primo voto è stato espresso a favore di un candidato, il secondo è valido solo se espresso a favore di una candidata e viceversa. Nel caso di espressione di tre preferenze, ove queste siano tutte espresse per candidati del medesimo sesso, la seconda e la terza preferenza sono inefficaci e rimane valida solo la prima. -