Venerdì, 18 Dicembre 2015 Comunicato 3184

La Giunta approva anche il prolungamento delle rate di mutuo per alcune tipologie di agevolazione provinciale
Rate di mutuo e canoni per operazioni di leasing: consentita la moratoria sulla quota capitale

Le richieste dal sistema bancario devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017

Approvata oggi dalla Giunta la deliberazione che consente sui mutui delle imprese assistiti da incentivi provinciali la cosiddetta "moratoria", sollecitata, a suo tempo dalle Associazioni di categoria ed opportunamente valutata nell'ambito del Tavolo provinciale del credito. Con questo provvedimento, già assunto altre volte in passato, si vogliono mitigare gli effetti negativi della crisi sulla capacità delle imprese di far fronte ai propri impegni per carenza di liquidità consentendo, in linea con le intese raggiunte a livello nazionale con un nuovo accordo stipulato nel marzo 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, di sospendere - a determinate condizioni - il rimborso della quota capitale relativa alle rate di mutuo o ai canoni di operazioni di leasing e di prolungare la durata dei mutui stessi, anche in relazione agli interventi di finanza di impresa adottati dalla Provincia autonoma di Trento. In base all'accordo le richieste per l'attivazione della moratoria nei confronti del sistema bancario devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017.
Rispetto alle delibere già approvate in passato la sospensione del rimborso della quota capitale viene estesa ai mutui stipulati con il nuovo strumento di finanziamento, approntato nel 2013, denominato “Fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese”, consentendo la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo e il prolungamento della durata dei mutui, complessivamente per un massimo di 24 mesi, anche oltre la durata massima di 15 anni prevista. Anche in tal caso gli eventuali ulteriori interessi che l’impresa deve corrispondere per il periodo di sospensione o di prolungamento non possono essere oggetto di agevolazione e, in generale, l’entità delle risorse concesse a ciascuna impresa non può subire incrementi a seguito delle operazioni consentite.