Venerdì, 13 Novembre 2015 - 02:00 Comunicato 2853

Oggi la Giunta provinciale ha dato indicazioni all'Apran di avviare le procedure di contrattazione
RIPOSO GIORNALIERO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA SANITARIA

E' previsto l'adeguamento dei contratti alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale dell'Azienda sanitaria. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, facendo seguito a quanto dispone la legge nazionale 161/2014: si è dato quindi indicazione all'Apran - l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale di avviare le procedure di contrattazione per l'adeguamento dei contratti collettivi provinciali di lavoro riferiti alla dirigenza medica e veterinaria, alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa e al personale non dirigenziale del Servizio sanitario provinciale. La proposta è stata inviata dall'assessore provinciale Luca Zeni a tutte le organizzazioni sindacali a titolo informativo.-

Nel dettaglio, Apran dovrà tener conto in particolare:
della possibilità di elevare il periodo entro cui calcolare la media dell'orario di lavoro da quattro mesi a sei/dodici mesi;
della possibilità di limitare l'obbligo di rispetto del riposo giornaliero inferiore alle 11 ore per il personale addetto alle portinerie;
della possibilità di definire modalità finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riferimento in particolare: al personale turnista in occasione del cambio di équipe di assegnazione; per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o da regimi di reperibilità; nel caso di cambio dei turni richiesto dal dipendente laddove oggettive esigenze e difficoltà personali non consentano al lavoratore in turno di assicurare la sua presenza ; per il personale sanitario occupato nei servizi di accettazione, trattamento e cura, per tutti i periodi in cui vengano a determinarsi non prevedibili carenze di personale e non siano possibili interventi organizzativi;
della necessità di approfondire le aree tematiche per lavoro notturno e le conseguenti ore di riposo;
della possibilità di prevedere la deroga alla consecutività del riposo per attività non assistenziale;
della necessità di definire la tematica relativa alla libera professione e all'acquisto di prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. -