Venerdì, 24 Giugno 2016 - 12:44 Comunicato 1396

Decisione della Giunta su proposta del vicepresidente Alessandro Olivi.
Porfido: al via per i comuni la gestione associata obbligatoria

I comuni il cui territorio è interessato dall’attività di coltivazione e lavorazione del porfido, devono esercitare in forma associata le attività di natura tecnico-amministrativa di loro competenza. Ciò al fine di garantire una gestione più razionale e semplificata delle procedure che fanno capo agli enti locali, garantendo omogeneità alle attività di gestione delle cave. E' questa la principale novità introdotta dalla Giunta provinciale con la sua decisione di stamani, proposta dal vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi, al termine di un ampio confronto che ha visto la partecipazione di tutte le amministrazioni comunali interessate. "La Giunta ha deciso di affrontare con decisione questo tema cercando di modificare alcune regole del gioco, pur sapendo che la vera riforma è quella che necessariamente devono fare le imprese, autorigenerandosi e adottando una cultura d'impresa nuova, fondata sulla qualità. Dal canto nostro vogliamo affrontare quegli elementi da cui discendono i ben noti punti di debolezza del sistema, la frammentarietà, la disomogenietà, il rischio, sempre presente, di una gestione poco coordinata. Vogliamo introdurre al loro posto una visione di insieme che investe l'intera parte gestionale e amministrativa, facendo sì che le regole tecniche di emanazione pubblica non possano più essere applicate maniera variabile, caso per caso. La gestione associata che delineiamo con la decisione di oggi, però, contiene un'altra importante novità: introduce una gestione associata basata non sulla prassi amministrativa ma sull'esistenza di giacimenti estrattivi che accomunano diverse amministrazioni, ovvero sul riconoscimento di un comparto economico. Il primo tassello di questa svolta è avere individuato un unico ambito del porfido, con l'eccezione di Trento, per la sua evidente peculiarità. Il secondo passaggio prevede che entro sei mesi i comuni dovranno dare vita ad una gestione associata, attraverso una convenzione o la creazione di un soggetto in house".

Sostanzialmente la delibera di oggi prevede:

  • che i comuni il cui territorio è interessato dall’attività di coltivazione e lavorazione del porfido, debbano esercitare in forma associata quelle attività di natura tecnico-amministrativa di loro competenza previste dalla legge provinciale 7 del 24 ottobre 2006 (legge provinciale sulle cave);
  • che entro 180 giorni dalla sua approvazione la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individui gli ambiti associativi e stabilisca il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti;
  • che la Giunta provinciale possa escludere dall’obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

I comuni interessati da cave di porfido lastrificato, pubbliche e private, sono i seguenti: Albiano (37), Baselga di Pinè (19), Capriana (1), Cembra (6), Fornace (14), Giovo (2), Lona-Lases (5), Trento (6).

Con queste amministrazioni comunali sono stati svolti numerosi incontri, nel corso dei quali, in modo molto costruttivo e con notevole spirito di collaborazione, è emersa la volontà di aderire ad una gestione unitaria delle cave di porfido, e si sono individuate le possibili modalità e i relativi tempi con cui esercitare la gestione associata.

Si prevede pertanto di individuare un unico ambito che comprenda tutti i comuni sopraindicati ad esclusione del comune di Trento, che avvalendosi della possibilità di rimanere escluso dall'obbligo di gestione associata avendo una popolazione superiore a 5000 abitanti, ha richiesto di non aderire. Il motivo è sostanzialmente che sul territorio comunale di Trento vi sono solo poche cave di proprietà privata, ed inoltre che il comune di Trento può contare su una struttura organizzativa in grado di far fronte senza problemi alle incombenze che derivano dalla presenza di cave private sul territorio.

Gli altri comuni invece hanno condiviso la necessità di garantire anche sotto il profilo giuridico-amministrativo un'azione unitaria, in assenza della quale verrebbe pregiudicata l'efficacia della gestione associata delle attività di natura tecnico-amministrativa previste in legge. In accordo con le medesime amministrazioni comunali, si prevede che entro sei mesi i comuni procedano alla stipula di apposita convenzione.

Ricordiamo che le principali attività tecnico-amministrative che la legge in materia di cave attribuisce alla competenza dei comuni sono:

  • proposte di varianti del piano cave (artt. 3-4)
  • accordi di programma (art. 5bis)
  • redazione/approvazione programmi di attuazione comunali (art. 6)
  • rilascio di concessioni/autorizzazioni di cava (artt. 7-8-12)
  • individuazione dei lotti e gare (artt. 10-11-12)
  • coltivazione diretta di lotti (art. 12, comma 7)
  • unificazione lotti (art. 12bis)
  • pagamento del contributo di cava (art. 15)
  • avocazione dei giacimenti (art. 19)
  • procedure di ricerca nuovi giacimenti (art. 20)
  • procedure di rinuncia all’autorizzazione/concessione (art.17)
  • provvedimenti previsti dall’art. 28 (diffide, sospensioni, revoche)
  • ordinanze ex art. 32
  • procedure connesse ai progetti unitari di coltivazione ex art. 34
  • pagamento del canone di concessione
  • applicazione dei criteri contenuti nei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 33 (volumi, livelli occupazionali, eventuali criteri premianti).

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