Venerdì, 30 Agosto 2013 - 02:00 Comunicato 2474

Su proposta del Presidente Pacher, la Giunta le ha approvate nella seduta di oggi
PROCEDURE SEMPLIFICATE E AGGIORNATE PER IL DEMANIO IDRICO

Semplificazioni procedurali in materia di concessioni del demanio idrico provinciale e di autorizzazioni per interventi nella fascia di rispetto idraulico sono i contenuti della proposta regolamentare presentata oggi dal Presidente e approvata dalla Giunta provinciale. In particolare le norme regolamentari introdotte consentiranno una riduzione dei tempi per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione attraverso una semplificazione della procedure in capo alla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.-

La deliberazione approvata dalla Giunta provinciale s'inquadra nel complessivo disegno di semplificazione posto in essere dalla Provincia autonoma e riguarda alcuni settori e procedure che interessano in questo caso il demanio idrico.
Sono state distinte su tre livelli le procedure di rilascio delle concessioni per l'occupazione, l'utilizzazione, le attività e gli interventi che possono interferire o interessare i beni del demanio idrico (concessione ordinaria, concessione di breve durata o poca importanza, concessione soggette a silenzio assenso), nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazione per interventi e occupazione della fascia di rispetto idraulico (autorizzazione in deroga, autorizzazione per interventi di breve durata e di poca importanza, autorizzazione soggette a silenzio assenso) con durata dei procedimenti differenziata in relazione alla complessità della valutazione, in merito ai profili idraulici e patrimoniali, degli interventi e delle attività richieste.
È stata introdotta la facoltà di avvalersi, per determinate tipologie di interventi, dell'istituto del silenzio per la procedura semplificata di rilascio delle concessioni sul demanio idrico e per le procedure autorizzatorie semplificate relative ad interventi in fascia di rispetto idraulico. Questo istituto è volto a velocizzare e razionalizzare la valutazione dei profili idraulici e patrimoniali connessi a determinate tipologie di occupazione e di esecuzione di opere o interventi. In tal modo, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda l'interessato avrà la facoltà di dare inizio alle attività richieste nel rispetto delle normative vigenti, salvo che la struttura provinciale competente rilevi la necessità di impartire prescrizioni tecniche o di stabilire condizioni specifiche per la realizzazione delle opere o delle attività.
Sono state individuate, nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, forme di pubblicità utili, per determinate fattispecie concessorie, alla valutazione e alla scelta del concessionario anche in aderenza con quanto stabilito dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali).
Per specifiche tipologie di concessione - quali attraversamenti viabilistici, linee aeree o sottoservizi e scarichi in alveo di acque meteoriche -, è stata prevista una validità parametrata alla vita dell'opera o all'esercizio e alla gestione dell'impianto o del servizio al fine di sgravare i soggetti interessati da continui procedimenti di rinnovo.
Sono stati unificati i procedimenti per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni se si tratta di domande connesse o contestuali, in attuazione del principio attinente all'economicità degli atti garantendo in tal modo una deflazione burocratica a favore del richiedente e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.
È stato introdotto il temperamento sanzionatorio per le violazioni amministrative relative a determinate fattispecie che non danno luogo a danni irreversibili all'assetto idrologico del suolo o a modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, e solo se la violazione non è sanzionabile penalmente. -