Lunedì, 20 Aprile 2015 - 02:00 Comunicato 893

A fronte della recrudescenza della fitoplasmosi nuove direttive dalla Provincia
"MALATTIA DEGLI SCOPAZZI": NORME PIÙ SEVERE PER GLI ESTIRPI OBBLIGATORI

Nonostante le notevoli risorse impiegate e gli sforzi profusi da quando, verso la fine degli anni '90, ha iniziato a fare la sua comparsa, la malattia degli scopazzi (Apple Proliferation Phytoplasma) rimane a tutt'oggi una malattia pericolosa e in grado di produrre ancora gravi danni alla frutticoltura trentina. Dopo i positivi risultati conseguiti negli anni scorsi grazie al piano di estirpo obbligatorio delle piante più vecchie ed agli importanti contributi erogati per la sostituzione dei meli colpiti (circa 17 milioni di euro nel periodo 2007-2010), la fitoplasmosi mostra, secondo i monitoraggi condotti dalla Fondazione Edmund Mach per conto del Servizio Agricoltura, la tendenza ad un generale aumento, più marcato in Valsugana e a sud di Trento, dove minore è stato negli scorsi anni il ricorso all'estirpo delle piante sintomatiche. Una situazione affrontata stamane dalla Giunta provinciale che, su proposta dell'assessore all'agricoltura, ha approvato nuove direttive per la lotta obbligatoria a tale patologia, dichiarando l'intero territorio provinciale "zona di insediamento" della APP.-

La lotta agli scopazzi del melo è attualmente regolamentata dal decreto ministeriale 23 febbraio 2006 ("Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma" e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 28 luglio 2006 in applicazione del citato decreto.
La Giunta provinciale ha deciso di intervenire nella lotta agli scopazzi aiutando le imprese agricole con un'indennizzo per l'estirpo e il reimpianto. L'indennizzo previsto ai sensi della L.p. 4/2003 art. 55 è stato concesso dal 2007 al 2010 per un importo complessivo di contributo di circa 17 milioni di euro.
La delibera approvata oggi ridefinisce il programma di lotta agli scopazzi, adeguando le misure fitosanitarie già adottate nel 2006 alle nuove esigenze, mirando in particolare all'estirpo delle piante sintomatiche con particolare riferimento ai meleti abbandonati e agli impianti più vecchi e sintomatici; l'estirpo delle piante infette assume infatti un ruolo strategico nel contenimento della malattia, sia direttamente perché ne riduce l'inoculo, sia indirettamente perché contribuisce a diminuire l'impatto della difesa chimica per il controllo dei vettori.
Considerata la situazione, recentemente la Provincia ha modificato la legge provinciale 4/2003 prevedendo che, nel caso di mancata estirpazione delle piante che presentino i sintomi della malattia, individuate anche nell'ambito delle attività di monitoraggio e gestione delle misure di contenimento, la Provincia, dopo aver segnalato tramite la struttura competente in materia fitosanitaria ai proprietari e ai conduttori le piante da estirpare e assegnato loro un termine per provvedervi, può provvedere, a spese dei trasgressori, all'estirpazione d'ufficio.
Se a seguito di ingiunzione di estirpo il proprietario/conduttore delle piante infette o del frutteto non ottempera nei tempi e nei modi prescritti all'estirpazione delle piante malate, va incontro comunque alle sanzioni (le sanzioni in materia fitosanitaria sono definite dal d.lgs 214/2005 Testo unico in materia fitosanitaria), che, in caso di non ottemperanza alle prescrizioni impartite (ingiunzioni), variano da 500 a 3000 Euro. (c.z.) -