Il Tribunale ha stabilito che "il provvedimento assunto dal Presidente della Provincia non è viziato da alcun eccesso di potere, né per sviamento, né per contrasto con l'autorizzazione ministeriale del 21.12.2010 (e la prescrizione in essa contenuta), considerando il rapporto tecnico, con le relative rigorose conclusioni cui è pervenuto il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, relativo all'orsa DJ3, il quale evidenzia nel dettaglio tutti i casi in cui i comportamenti assunti dall'orsa in questione hanno superato i limiti posti dal Protocollo e dal PACOBACE succitati e per i quali è prevista la rigida prescrizione della rimozione dell'animale in considerazione della pericolosità dello stesso (ripetute segnalazioni in centri abitati, tentativi di penetrare in strutture con presenza umana in atto, indifferenza a tentativi di allontanamento da carcasse di capi sgozzati, ecc.): condizione oggettiva che supera la predetta prescrizione condizionale ministeriale e ogni dubbio circa la necessità della misura radicale della cattura e messa in cattività. Di qui appunto la legittima adozione del provvedimento provinciale adottato in via d'urgenza, in considerazione dell'immediato pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, conseguente al comportamento assunto dal plantigrado: e ciò in forza del potere statutariamente attribuito al presidente della Provincia dalle norme sopra ricordate."
Il Tribunale ricorda che "il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente è giustificato dalla necessità di prevenire senza alcun indugio un grave ed imminente pericolo per la salute e l'incolumità delle persone, la cui tutela non tollera dilazioni che potrebbero portare ad episodi luttuosi e impone al presidente della Provincia di applicare il principio – sovente dimenticato o minimizzato - della prevenzione immediata, non potendo essa essere apprestata col ricorso agli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento".
Nella specie, il presupposto per l'adozione dell'esposta misura è stato correttamente individuato dall'amministrazione nelle esigenze non procrastinabili di procedere alla cattura dell'orsa in questione "ancora nella fase di uscita dal letargo, avuto riguardo in particolare al caso di ingresso nel centro abitato di Roncone da parte del plantigrado, con predazione di una pecora custodita tra le case del paese."
Nella sentenza si precisa inoltre: "il fatto che tale situazione fosse già nota all'Amministrazione provinciale prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata, non la privava del potere - dovere di intervenire, nel momento in cui si fossero verificate le condizioni idonee ad un efficace intervento (uscita dell'animale dal letargo invernale, come individuato nel rapporto tecnico), al fine di prevenire il danno all'incolumità pubblica (cfr., Cons. Stato, sez. V, 28.3.2008, n. 1322)".
Il Tribunale ha altresì rilevato che l'introduzione di individui provenienti da altre aree geografiche, a fronte di un iter di acquisizione e rilascio in natura alquanto complesso, avrebbe avuto una durata certamente superiore a quei due mesi e mezzo intercorsi tra il ricevimento da parte della Provincia dell'autorizzazione ministeriale condizionata e l'uscita dal letargo dell'orsa in questione. -
Il Tar ha riconosciuto la correttezza del provvedimento adottato in via d'urgenza dal presidente Dellai
LEGITTIMA LA CATTURA DELL'ORSA DJ3
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con sentenza n. 70, depositata il 24 febbraio 2012, ha riconosciuto la legittimità dell'ordinanza del presidente della Provincia con la quale era stata disposta la cattura dell'orsa DJ3. Il ricorso era stato presentato dal Ministro dell'ambiente, in quanto l'autorizzazione ministeriale alla cattura prevedeva che l'orsa avrebbe potuto essere catturata solo previo rilascio in natura di una nuova orsa.-