Venerdì, 11 Ottobre 2013 - 02:00 Comunicato 2892

Verrà sottofirmata dalla Provincia, dalle parti sociali e dalle Cooperative sociali e loro Consorzi
INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI: APPROVATO IL TESTO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La Giunta provinciale ha oggi approvato la Convenzione quadro che servirà come punto di riferimento per la stipula di successive convenzioni in materia di inserimento lavorativo di lavoratori disabili presso le cooperative sociali. La Convenzione quadro verrà sottofirmata per la Provincia dall'Agenzia del Lavoro, unitamente alle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle cooperative sociali ed i Consorzi. Assieme alla Convenzione quadro oggi è stato approvato anche il testo delle Convenzioni specifiche che verranno stipulate tra Agenzia del lavoro, Aziende committenti e cooperative sociali.-

Potranno sottoscrivere convenzioni che intendono integrare nel mercato del lavoro persone con disabilità, oltre all'Agenzia del Lavoro, da un lato le cooperative sociali di tipo B, quelle cioè che sono appunto specializzate nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e i loro Consorzi e dall'altro i datori si lavoro privati che abbiano la sede operativa in provincia di Trento, che siano soggetti agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili e che intendano adempiere a detti obblighi, oltre che con gli altri strumenti previsti dalla L. 68, anche attraverso l'affidamento di un appalto.
L'azienda committente che intende avvalersi di quanto previsto dalla Convenzione quadro, affiderà una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale di tipo B, la quale dovrà assumere un lavoratore disabile individuato dall'ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del Lavoro, secondo i criteri stabiliti nella convenzione quadro e nel rispetto delle residue potenzialità lavorative e delle mansioni che dovrà svolgere. La convenzione avrà una durata non superiore a cinque anni, rimarrà in essere fino alla data di scadenza del singolo contratto di affidamento, che a sua volta non potrà essere inferiore a un anno e superiore a cinque. Qualora nel corso del primo quinquennio i lavoratori transitati nella convenzione sottoscritta da azienda committente, cooperativa sociale e Agenzia del Lavoro abbiano trovato stabile occupazione nella misura di almeno il 50%, le parti possono chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo quinquennio, il rinnovo della convenzione medesima per la durata di ulteriori massimo cinque anni. Il datore di lavoro può avvalersi di questa modalità per ottemperare agli obblighi della L. 68/99 per la percentuale massima del 30% della quota di riserva dei disabili se presenta un organico superiore alle 50 unità o per 1 sola unità se presenta un organico da 15 a 50 unità. (m.n.) -