Venerdì, 31 Agosto 2012 - 02:00 Comunicato 2582

Lo ha approvato oggi la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore Alessandro Olivi
IL REGOLAMENTO PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Fissare principi di tutela dell'ambiente e dei consumatori, semplificare l'attività dei distributori, incentivare la creazione di impianti a metano o idrogeno, stabilire criteri per il recupero delle accise da parte della Provincia autonoma di Trento. Queste le principali novità contenute nel regolamento che disciplina i distributori di carburante in Trentino (220 sono attualmente i distributori presenti sul territorio provinciale e 1320 gli impianti ad uso privato) approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'industria, artigianato e commercio Alessandro Olivi. Il regolamento, previsto dalla legge provinciale sul commercio 17/2010, ha ottenuto nei giorni scorsi i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali e della seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale.-

Il regolamento sui distributori di carburante comprende:
le autorizzazioni ad installare e attivare gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburanti (benzina, gasolio, GPL, metano), che costituisco un servizio pubblico. Si tratta di 220 distributori attualmente attivi. La concentrazione maggiore degli impianti è situata, lungo le principali vie di scorrimento o nelle vicinanze dei più grossi centri di importanza turistico-economica. La metà dei comuni del Trentino possiede almeno un impianto sul proprio territorio e il dato permette di affermare che la diffusione degli impianti sul territorio risulta oggi sufficientemente capillare;
le autorizzazioni ad installare e utilizzare impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, utilizzati dalle aziende per i propri mezzi; sono 1320 gli impianti utilizzati da imprenditori, artigiani, autotrasportatori,... Si tratta sia di impianti interrati, sia di impianti fissi fuori terra che di impianti mobili ad uso cava, cantiere.
Di rilevante importanza è il recupero dell'accisa, poiché i 9/10 dell'imposta spettano alla Provincia autonoma di Trento. Il regolamento prevede infatti un controllo sul gettito delle accise: la data di presentazione dei consumi alla competente struttura del commercio per il calcolo delle accise è fissata in via definita al 31 marzo di ogni anno e non più al 30 settembre come era stato stabilito in via transitoria negli ultimi due anni. Il dato del carburante annualmente erogato nei singoli impianti, sia stradali sia ad uso privato, situati in Trentino costituisce la base per il calcolo dei nove decimi delle accise spettanti alla Provincia. L'ammontare è di oltre 200 milioni di euro all'anno (202 milioni di euro nel 2007, 205 nel 2010 e una previsione di altrettanti per il 2011).
Il regolamento approvato oggi prosegue nella linea tracciata dalla legge sul commercio, che è quella di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e degli imprenditori del settore. Ecco le principali novità della nuova disciplina:
I distributori stradali sono adesso soggetti ad autorizzazione a tempo indeterminato (non più a concessione di durata diciottennale), e vengono introdotti alcuni requisiti minimi per un servizio completo, idoneo, sicuro e agevole per l'utenza e per i gestori o altri addetti che devono svolgervi quotidianamente il proprio lavoro. Viene introdotto l'obbligo dell'erogazione di metano o idrogeno o relative miscele in caso di apertura di nuovi impianti o di ristrutturazione totale di quelli esistenti. Tale obbligo è peraltro temperato e condizionato dall'effettiva realizzabilità e non eccessiva onerosità degli interventi, i cui criteri saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale
Per i distributori ad uso privato, anch'essi soggetti ad autorizzazione a tempo indeterminato (prima a scadenza decennale), viene introdotta una notevole semplificazione con l'assoggettamento a segnalazione di inizio attività della maggior parte delle tipologie di impianti sia fuori terra sia interrati.
Tutti i nuovi impianti dovranno essere dotati di copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento; erogare metano o idrogeno; presentare almeno una colonnina per l'alimentazione delle auto elettriche; presentare apparecchiature per il servizio self-service e pre-pagamento; avere un impianto di video-sorveglianza. (at) -