
Il titolare della delega alla gestione della fauna selvatica, evidenzia come la modifica del regolamento rappresenti il riordino della normativa risalente al 1991, con un focus sulle specie autoctone. In questo modo, si superano problematiche legate all’acquisto di animali fuori dal territorio Trentino. Sarà necessario il rispetto di precise condizioni per evitare rischi di introduzione in natura di esemplari allevati. Sì, perché tutti gli animali che le norme internazionali, nazionali e locali autorizzano a detenere, devono provenire da allevamenti a loro volta autorizzati.
Nello specifico, può essere autorizzato l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria delle seguenti specie: aquila reale (Aquila chrysaetos), gheppio (Falco tinnunculus), gufo reale (Bubo bubo), gufo comune (Asio otus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), falco lodolaio (Falco subbuteo), nibbio bruno (Milvus migrans) smeriglio (Falco colombarius), sparviere (Accipiter nisus), ed astore (Accipiter gentilis). L'autorizzazione può consentire la detenzione di un numero massimo di venti esemplari per persona; ogni esemplare detenuto dovrà essere munito di certificato d'origine. Merita sottolinearlo nuovamente, anche gli esemplari di queste specie devono provenire da allevamenti autorizzati. Infatti, il prelievo - così come la distruzione - di nidi, uova e nidiacei è un reato.
La falconeria - che ha ricevuto il riconoscimento Unesco - esprime un legame profondo tra uomo e ambiente. In Trentino, questa pratica affonda le radici nella storia locale ed europea e oggi si presenta come una tradizione viva, capace di valorizzare la conservazione della biodiversità e il rispetto per gli animali.
Questa pratica offre anche nuove possibilità didattiche e formative, rafforzando il senso di appartenenza al territorio e diventando un ponte tra passato e presente.