Lunedì, 31 Agosto 2015 - 02:00 Comunicato 2116

Approvate le nuove regole in applicazione del PAN, ma i Comuni potranno dettare disposizioni più restrittive
FITOSANITARI: ECCO LE DISTANZE MINIME DEI "TRATTAMENTI"

A 30 metri di distanza da parchi e giardini pubblici, aree sportive ed aree verdi interne a plessi scolastici e asili nido, strutture sanitarie e socio assistenziali per tutti i prodotti fitosanitari qualora non siano adottate misure di contenimento della deriva; a 10 metri per i fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio previste dal PAN qualora, viceversa, siano adottate misure di contenimento della deriva; a 5 metri per i prodotti fitosanitari diversi da quelli precedenti se si contiene la deriva; a distanze inferiori (0-5 metri), ma solo per la distribuzione di prodotti fitosanitari non tossici, se si utilizzano sistemi di distribuzione dei fitofarmaci "a tunnel", lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, atomizzatori dotati di misure di contenimento della deriva.
Sono queste le distanze minime alle quali saranno d'ora in poi ammessi i trattamenti fitosanitari in frutteti vicini o contigui alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le nuove regole sono quelle, attese, approvate stamane dalla Giunta provinciale in attuazione delle "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014" approvate dalla Giunta provinciale lo scorso 9 marzo (delibera n. 369), regole che vanno ad integrare uno dei capitoli di questo complesso ed articolato Piano nazionale.
Gli altri temi importanti, già svolti a livello provinciale in parte ancora prima dell'entrata in vigore del PAN, riguardano il sistema di formazione finalizzato al rilascio delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari ed all'effettuazione della consulenza sull'impiego degli stessi, il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature utilizzate per la loro distribuzione, l'adozione di metodi di produzione a basso input di prodotti chimici (produzione integrata volontaria e agricoltura biologica).
E tra le regole c'è anche quella che obbliga ad effettuare i trattamenti fitosanitari in prossimità di tali aree "sensibili" solo nella fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle 6.00.-

La delibera, firmata dagli assessori all'agricoltura Michele Dallapiccola e alla salute Luca Zeni, approvata in via preliminare dalla Giunta in attesa del parere del Consiglio delle Autonomie locali, fissa in modo puntuale limiti e condizioni per l'esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari in prossimità di siti frequentati dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, comprese le case di abitazione.
Il PAN ha introdotto dei vincoli per la distribuzione degli agrofarmaci più pericolosi per la salute umana – quelli classificati tossici, molto tossici o che riportano in etichetta determinate "frasi di rischio" - entro o in vicinanza di siti sensibili riconducibili a parchi pubblici, strutture sportive, strutture scolastiche e strutture sanitarie.
Tuttavia la tutela offerta dalla norma nazionale è stata valutata insufficiente se applicata alla realtà trentina, che si caratterizza per un'agricoltura di tipo specialistico realizzata su piccoli appezzamenti spesso a diretto contatto od anche all'interno degli insediamenti urbani. Per questo motivo l'Amministrazione provinciale è intervenuta approvando disposizioni aggiuntive, non necessariamente richieste dalla disposizione nazionale, al fine di coniugare la pratica agricola con la necessaria tutela della salute della popolazione.
A seconda della tipologia del sito da tutelare e del prodotto impiegato vengono fissate delle distanze minime al di sotto delle quali il trattamento non può essere effettuato o può esserlo solamente se vengono adottate da parte dell'agricoltore misure di contenimento della cosiddetta "deriva", cioè la fuoriuscita della nube di fitofarmaco dal campo trattato. "In questo modo - spiegano Dallapiccola e Zeni - si è voluto valorizzare l'impegno di quegli agricoltori che si sono dotati o si doteranno di attrezzature innovative per la distribuzione (atomizzatori con sistemi di regolazione della quantità d'aria e della direzione del flusso d'aria, ugelli antideriva, ecc.) o che realizzeranno delle idonee barriere ai confini del proprio appezzamento."
Nel caso di esecuzione dei trattamenti in vicinanza di asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado e parchi gioco per bambini, cioè luoghi frequentati da gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, oltre all'introduzione di distanze minime, l'esecuzione del trattamento può avvenire solamente nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00. La stessa fascia oraria è stata prevista, con il consenso dei produttori agricoli, come tutela nei confronti dei frequentatori delle piste ciclabili che per lunghi tratti attraversano aree agricole particolarmente importanti del nostro territorio.
Le misure sopra descritte sono state predisposte da uno specifico gruppo di lavoro nel quale erano presenti rappresentanti dell'Amministrazione provinciale dei settori agricoltura, salute ed ambiente, della Fondazione Edmund Mach e del mondo agricolo; sono state successivamente condivise con il Tavolo della concertazione in agricoltura ("Tavolo verde") e verranno ora inviate al Consiglio delle autonomie per l'acquisizione della prevista intesa.
Le misure sono vincolanti su tutto il territorio provinciale ma i Comuni, sulla base di specifiche e motivate esigenze di salute pubblica, potranno se lo vorranno stabilire disposizioni più restrittive.
Allegato: Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
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