Venerdì, 24 Novembre 2017 - 15:18 Comunicato 3147

Decisione della Giunta su proposta del vicepresidente Alessandro Olivi
Estesi anche ai lavoratori occupati le maggiori possibilità per le piccole imprese

Novità in arrivo sul fronte dei tirocini formativi e di orientamento, rivolti a destinatari che abbiano assolto l'obbligo scolastico ed in particolare a lavoratori disoccupati, a rischio occupazione, già occupati in cerca di una nuova occupazione o disabili e svantaggiati. La delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta dal vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi contiene le nuove modalità per l'avvio dei tirocini, che vengono attivati da una convenzione sottoscritta fra il tirocinante e il soggetto ospitante, pubblico o privato. Fra le novità, l'ampliamento delle categorie che possono accedere al tirocinio, l'introduzione di una durata minima, prima assente (2 mesi), nuovi limiti per i tirocinanti che possono essere ospitati dallo stesso soggetto, la possibilità anche per aziende che non hanno dipendenti o ne hanno in numero limitato (fino a 5) di accogliere un tirocinante), un più accurato sistema di monitoraggio.
Le modifiche, concordate in sede di conferenza Stato-Regioni, vanno nella direzione di un generale rafforzamento dello strumento e di un ampliamento del suo raggio d'azione, al tempo stesso prevedendo misure di controllo più capillari per prevenire eventuali abusi e se necessario sanzionarli.

La decisione di oggi modifica l'attuale regolamentazione dei tirocini formativi di orientamento per recepire le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate con l’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza Stato–Regioni nella seduta del 25 maggio scorso. Il termine previsto per il recepimento da parte delle Regioni e Province autonome firmatarie delle linee guida era fissato nel 25 novembre 2017.

Vediamo di riepilogare brevemente le principali novità: 

- l'ampliamento delle categorie di soggetti che possono svolgere attività di tirocinio, con l'estensione anche ai soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e a nuove categorie di soggetti svantaggiati;

- l'introduzione di una durata minima del tirocinio, che non può essere inferiore a due mesi/otto settimane, con l'unica eccezione prevista per i tirocini svolti presso soggetti che operano stagionalmente, o per i tirocini attivati a favore di soggetti disabili iscritti alla legge n. 68/1999 nell'ambito di convenzioni di programma con l'Agenzia del lavoro, per i quali il limite minimo di durata scende a un mese/quattro settimane;

- la previsione di nuovi limiti al numero di tirocinanti che possono essere presenti contemporaneamente presso un medesimo soggetto ospitante, con particolare evidenza della possibilità di attivare il tirocinio anche in assenza di dipendenti;

- l'introduzione di dettagliate misure ispettive, di controllo e sanzionatorie per i casi di violazione della disciplina in materia;

- la previsione ex novo di un sistema di monitoraggio territoriale dei tirocini, con l'introduzione, in capo al soggetto promotore, dell'obbligo di redazione, pubblicizzazione e trasmissione ad Agenzia del lavoro di un rapporto annuale sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Sono confermati ed eventualmente integrati i diritti e i doveri rispettivamente di soggetto ospitante, soggetto promotore, tirocinante; è inoltre confermata l'attuale disciplina dell'indennità di partecipazione al tirocinio, che riconosce un minimo di € 300,00 mensili ed un massimo di € 600,00 mensili in caso di partecipazione ad almeno il 70% delle ore previste da parte del tirocinante.

E’ ribadita, infine, la previsione del rilascio di un’Attestazione finale ed introdotta, come da Linee guida, la predisposizione di un Dossier individuale ad opera di soggetto ospitante e promotore, quale strumento che il tirocinante potrà utilizzare nella successiva ricerca di lavoro.

(mp)


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