Venerdì, 18 Settembre 2020 - 14:13 Comunicato 2131

Elezioni comunali e referendum: ecco le modalità di voto

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota in provincia di Trento per eleggere sindaci e consigli comunali e per il referendum confermativo del testo della legge costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari. Le urne saranno aperte dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella giornata di domenica e dalle 7.00 alle 15.00 nella giornata di lunedì. Vediamo le modalità di voto che cambiano in Trentino a seconda del numero di abitanti del proprio comune di residenza.

Comuni fino a 3000 abitanti

In tutti i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti si vota per l’elezione del sindaco e per l’elezione dei consiglieri comunali utilizzando un'unica scheda elettorale. Sulle schede di questi comuni sono indicati, all’interno di un rettangolo, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, il contrassegno della lista collegata al candidato alla carica di sindaco e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri appartenenti alla lista collegata al sindaco.

L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo contrassegno o nel rettangolo che delimita lo spazio di tale contrassegno.

L'elettore può esprimere anche due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto. Scrivendone il cognome e, se necessario, il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso.

Attenzione, se l'elettore vota per due candidati alla carica di sindaco tracciando un segno sui relativi contrassegni, il suo voto è nullo.

 

Comuni con più di 3000 abitanti

In tutti i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti si vota per l'elezione del sindaco e per l’elezione dei consiglieri comunali utilizzando un'unica scheda elettorale. Sulle schede di questi comuni sono indicati all'interno di un rettangolo i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, secondo l'ordine stabilito con sorteggio. Sulla destra dei nominativi sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate al candidato alla carica di sindaco. Infine, a fianco di ciascun contrassegno, si trovano due righe sulle quali l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri appartenenti ad una delle liste collegate al candidato sindaco. 

L’elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può votare tracciando un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato.

L’elettore può tracciare un segno solo sul nome del candidato alla carica di sindaco senza esprimere un voto per la lista o una delle liste che lo sostengono. In questo caso il voto va attribuito solo al candidato sindaco. L’elettore può manifestare fino ad un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome e, se necessario, nome dei candidati prescelti, compresi nella lista votata. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne solo uno. La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso.

Attenzione, non è consentito il voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista ad esso non collegata. In questo caso tutti i voti sono nulli.

 

Referendum

Gli elettore troveranno stampato sulla scheda il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

Sotto il quesito due rettangoli, uno con il Sì e uno con il No, con la possibilità quindi per l'elettore di confermare, barrando il Sì, oppure di non confermare, barrando il No, il testo di legge costituzionale.   

(fm)


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