Venerdì, 07 Dicembre 2012 - 02:00 Comunicato 3819

Su proposta dell'assessore Mellarini e in attuazione alla recente modifica della legge provinciale n. 20 del 1993
ECCO I CRITERI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE DA PARTE DEI MAESTRI DI SCI STRANIERI

La Giunta provinciale ha oggi approvato i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci da parte dei cittadini stranieri sul territorio trentino. Il provvedimento dà attuazione alla recente modifica della legge provinciale 20 del 1993 (apportata dalla legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22), che demandava alla Giunta la definizione di apposito regolamento per la definizione dei criteri utili all'esercizio della professione.-

Finora la normativa prevedeva quale discrimine tra esercizio temporaneo ed esercizio stabile della professione una precisa durata della prestazione (15 giorni, anche non consecutivi). La norma era stata fatta oggetto di rilievo da parte del Governo su indicazione della Commissione europea per potenziale contrasto con la "direttiva professioni" del 2006.
La deliberazione di oggi stabilisce pertanto i criteri e le modalità che il Servizio Turismo applicherà nella valutazione, caso per caso, delle centinaia di richieste che ad ogni stagione invernale vengono avanzate (ben 1.200 nell'inverno 2011-2012).
Secondo l'assessore Tiziano Mellarini "i criteri individuati rappresentano il miglior equilibrio e sintesi tra i diversi interessi in gioco, nel rispetto della disciplina comunitaria. Da una parte vi è, infatti, il legittimo interesse degli oltre 2.500 maestri di sci trentini ad evitare fenomeni di concorrenza sleale. I criteri sono stati infatti concertati con il Collegio provinciale dei maestri di sci). Dall'altra parte vi è l'interesse dell'intera economia turistica a garantire la massima apertura del territorio provinciale ai flussi turistici internazionali. Sappiamo bene in quale crescente misura la stagione turistica invernale dipenda dai mercati esteri e quanto, i tour operator spingano per avere maestri di madre lingua in accompagnamento ai gruppi che prenotano settimane bianche sulle Alpi".
CRITERI
Vi è innanzitutto un criterio generale che esclude possa essere considerato temporaneo l'esercizio dell'attività di maestro di sci che si protragga per oltre metà della stagione sciistica (mediamente la stagione, nelle diverse stazioni turistiche trentine, ha una durata di 100 giorni). Si assume, pertanto, che una prestazione che si protragga per un periodo superiore alla metà della durata media ("convenzionale") di una stagione sciistica, assuma il carattere dell'esercizio stabile.
I criteri specifici prevedono quindi che:
- il maestro di sci straniero, proveniente da uno Stato U.E., in possesso di un titolo di massimo grado, che lo abilita all'esercizio della professione in forma autonoma nel proprio paese di provenienza, può svolgere la professione in piena autonomia entro il limite temporale sopra indicato.
- per il maestro di sci straniero proveniente da uno Stato U.E., non in possesso di un titolo di massimo grado il Servizio Turismo valuterà caso per caso il periodo consentito entro il quale può essere esercitata la professione, in considerazione dei limiti di competenza attribuiti dal titolo professionale nel paese di provenienza nonché considerando il fatto che l'attività venga svolta o meno nell'ambito di una scuola di sci riconosciuta.
- il maestro di sci straniero, proveniente da Stati extracomunitari, in possesso di un titolo di primo o secondo grado, può svolgere la professione in accompagnamento dei propri clienti per un periodo massimo di 2 settimane o, in alternativa, nell'ambito di una scuola di sci riconosciuta, per un periodo massimo di 7 settimane.
MODALITA'
Il maestro di sci straniero che intende esercitare temporaneamente la professione in provincia di Trento è tenuto a presentare con congruo anticipo al Servizio Turismo una dichiarazione contenente le informazioni (e la documentazione) circa la propria abilitazione professionale, la prestazione che intende svolgere (luogo e durata), nonché l'assicurazione posseduta per la responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, valida sul territorio nazionale. Tale dichiarazione ha validità per la stagione invernale per la quale viene resa e deve essere ripresentata se il maestro di sci intende nuovamente esercitare temporaneamente la professione in provincia di Trento nella stagione successiva.
Entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione preventiva il Servizio Turismo informa il maestro di sci straniero sull'esito delle verifiche svolte dando atto, o meno, della possibilità di effettuare la prestazione.
Il maestro di sci che avesse già presentato dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo della professione nella stessa stagione e che intenda svolgere un ulteriore periodo di attività a concorrenza del periodo previsto, è tenuto a presentare al Servizio Turismo, una dichiarazione preventiva con la sola indicazione della località sciistica e dell'ulteriore periodo individuato, senza la produzione della documentazione già allegata in sede di prima dichiarazione.
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