Martedì, 23 Giugno 2015 - 02:00 Comunicato 1606

Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 è possibile anche se è trascorso più di un anno con sconti sulle sanzioni
DENUNCE CATASTALI IN RITARDO: SI AMPLIANO I TEMPI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ampliano i tempi del "ravvedimento operoso" per chi non ha provveduto a presentare all'Ufficio del Catasto la dichiarazione di una nuova costruzione (accatastamento) o la denuncia di variazione di una unità immobiliare (variazione catastale) entro il termine di 30 giorni dalla data di usufruibilità dell'unità immobiliare o di acquisizione della proprietà. Diversamente da prima, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, il ravvedimento operoso - che consente consistenti riduzioni rispetto agli importi, piuttosto elevati, delle sanzioni (da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro) previste dalla normativa catastale per i ritardatari - può ora essere richiesto in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione della documentazione all'Ufficio del Catasto, anche per pratiche presentate oltre due anni fa ma per le quali non sia ancora stato emesso un atto di contestazione.-

La modifica approvata dalla Legge di Stabilità ha in sostanza cancellato l'obbligo per il contribuente di effettuare il ravvedimento operoso contestualmente alla presentazione della pratica, per cui oggi è sempre possibile farlo, mentre prima del 1 gennaio 2015 o ci si ravvedeva quando si presentava una pratica al Catasto o scattava la segnalazione per atto di contestazione.
La nuova condizione richiesta è che non sia stato ancora notificato all'interessato un atto di contestazione da parte del Servizio Catasto, il quale ha attualmente in trattazione pratiche per il calcolo della sanzione che vanno dal 2012 ad oggi.
Per effetto delle modifiche apportate, che sono entrate in vigore l'1 gennaio 2015, l'importo della sanzione varia a seconda del ritardo contestato in base a questo schema:
1. Ravved. operoso con ritardo da 30 a 90 giorni: sanzione pari a 1/10 della sanzione minima = 103,20 Euro per unità immobiliare
2. Ravved. operoso con ritardo da 90 gg a 1 anno: sanzione pari a 1/8 della sanzione minima = 129,00 Euro per unità immobiliare
3. Ravved. operoso con ritardo da 1 anno a 2 anni: sanzione pari a 1/7 della sanzione minima = 147,43 Euro per unità immobiliare
4. Ravved. operoso con ritardo superiore ai 2 anni: sanzione pari a 1/6 della sanzione minima = 172,00 Euro per unità immobiliare
Per ulteriori informazioni riguardo la propria posizione è opportuno rivolgersi al tecnico che ha redatto la dichiarazione catastale o contattare direttamente gli Uffici del Catasto del proprio distretto di competenza.
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