Lunedì, 20 Febbraio 2012 - 02:00 Comunicato 417

DELLAI: QUELLA DEL GOVERNO, UN'IMPUGNATIVA NON FONDATA

In merito all'impugnativa, da parte del Governo, di 8 articoli della Finanziaria provinciale, il presidente Lorenzo Dellai non nutre gravi motivi di preoccupazione. "Si tratta - precisa il presidente della Provincia autonoma - perlopiù di impugnative di carattere tecnico-giuridico. Nei prossimi giorni cercheremo di chiarire le cose con il Governo prima di affrontare, eventualmente, la Corte costituzionale".-

Non è la prima volta peraltro che il Governo "mette sotto osservazione" la legge Finanziaria. Già nella fase istruttoria gli Uffici di palazzo Chigi si erano interessati ad alcuni articoli, diversi rispetto a quelli impugnati ora. "Il Consiglio dei Ministri - sottolinea Dellai - aveva però ritenuto soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle strutture di piazza Dante. Riguardo agli articoli impugnati ora, che sono afferenti a diverse materie, dalla riduzione della aliquota della Rc auto ad alcune questioni relative al personale della Provincia fino ai medici trentini che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo all'estero, Dellai non si dice preoccupato "perché si tratta perlopiù di impugnative di tipo tecnico-giuridico. La Provincia è già al lavoro per chiarire le proprie posizioni con il Governo, prima di affrontare eventualmente la Corte costituzionale. Siamo certi peraltro che se si arrivasse a questo la Corte ci darebbe ragione, perché le decisioni assunte dalla Provincia sono perfettamente in regola con le prerogative autonomistiche." (mp)

Si riportano di seguito le singole specifiche osservazioni, con una sintesi delle controdeduzioni della Provincia.

Ø Art. 9, comma 5: si contesta la riduzione di aliquota di 3 punti percentuali introdotta dalla Provincia per la tassa su RC Auto. Lo Stato sostiene che tale possibilità di riduzione è esclusa per le regioni a statuto speciale e che vale solo per le province di diritto comune inserite nelle regioni a statuto ordinario. Non tiene però conto che in base all'articolo 16 dello Statuto, la Provincia di Trento gode anche di tutte le prerogative di una qualsiasi provincia ordinaria.

Ø Art. 16, comma 1: Lo Stato contesta da un lato che sarebbe stato superato il limite di spesa in materia di personale imposto a livello statale, dall'altro che nella spesa di personale non sono considerate le spese per personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di particolari opere. Le contestazioni sono infondate non solo perché secondo l'articolo 79 dello Statuto la Provincia gode di autonomia di spesa, nel rispetto del patto di stabilità, in tutti i settori compreso quello del personale. Ma anche perché, nel caso di specie, non vi è stato alcun aumento delle spese complessive relative al personale.

Ø Art. 17, comma 1: si contesta il riconoscimento delle progressioni di carriera per il personale degli enti di ricerca per l'anno 2010. Lo Stato non ha minimamente considerato che analogo trattamento era stato disposto a livello nazionale per gli enti di ricerca nazionali.

Ø Art. 21, comma 11: Lo Stato contesta la possibilità per la provincia di istituire posizioni professionali di particolare qualificazione in quanto invaderebbe il campo del diritto civile e eluderebbe il principio del ricorso alle procedure concorsuali. Lo Stato non considera che tali posizioni non sono incarichi dirigenziali o di direttore ma solo l'istituzione di figure professionali particolarmente qualificate.

Ø Art. 27, comma 4: Lo Stato contesta il riconoscimento ai medici dell'aspettativa non retribuita per la partecipazione a missioni di cooperazione internazionale, in quanto invaderebbe una competenza riservata al contratto collettivo. Lo Stato non considera che non è la legge ad istituire tale aspettativa, ma consente alla Giunta di dare all'Apran direttive per disciplinare l'istituto a livello contrattuale.

Ø Art. 27, comma 6, lett. c): si contesta la disciplina della durata e del trattamento economico degli incarichi ai dirigenti dell'azienda sanitaria; tale disciplina sarebbe, in particolare, in contrasto con la disciplina dello spoil system in quanto tali incarichi sarebbero cadutati automaticamente alla cessazione del direttore. Lo Stato non considera che la norma è stata strutturata in coerenza con quella già prevista dalla legge provinciale sulla salute: gli incarichi non vengono meno automaticamente ma si attiva solo una procedura di valutazione e, solo in caso di valutazione negativa si può procedere alla revoca.

Ø Art. 51, c. 4: Appalti: si contesta l'introduzione di una clausola di esclusione (sia nell'appalto di servizi che di forniture) nel caso in cui l'offerta presentata presenti una percentuale di costo del lavoro rispetto all'offerta complessiva, superiore a quella individuata in sede di bando. Lo Stato non considera che il principio della tutela dei lavoratori è un principio presente anche nella legislazione statale e che la Provincia, nell'ambito della propria potestà esclusiva, è intervenuta a specificare tale principio con un istituto specifico.

Ø Art. 51, c. 5, lett. a) e 51, comma 6: Appalti: si contesta la soppressione della soglia di un milione di euro che prima era fissata per il ricorso alla procedura negoziata in caso di bando andato deserto. Lo Stato non considera che analoga soppressione è stata introdotta a livello statale dal decreto Monti.

Ø Art. 51, c. 12: Si contesta la possibilità di aggiornare i prezzi di progetto in corso di affidamento dei lavori solo qualora lo scostamento rispetto ai prezzi originariamente previsti superi una determinata percentuale. Lo Stato non considera che la disposizione è meramente organizzativa e non viola alcuna prerogativa statale.

Ø Art. 57, c. 4: Si contesta la possibilità di regolarizzazione le autorizzazioni di discarica, una volta accertato il deposito abusivo e nei soli casi in cui tale regolarizzazione sarebbe stata comunque possibile anche prima del deposito abusivo. Lo Stato non considera che la disposizione non viola in alcun modo la tutela della salute e dell'ambiente in quanto ci si limita estendere l'ambito di applicabilità al fine di evitare di dover rimuovere obbligatoriamente il materiale depositato irregolarmente per poi conferirlo in altri siti o, addirittura, nello stesso sito una volta provveduto a regolarizzare dal punto di vista formale l'autorizzazione. Si ribadisce che l'autorizzazione può essere modificata a tale fine solo quando ci sono tutti i presupposti di tutela della salute che sarebbero stati necessari per provvedere a tale modifica prima del deposito abusivo. In ogni caso rimangono ferme le sanzioni penali, amministrative e fiscali che il responsabile dell'abuso deve subire.

Ø Art. 57, c. 5: Si contesta la norma provinciale che consente la regolarizzazione della gestione delle terre e rocce da scavo depositate irregolarmente. Valgono le stesse considerazioni espresse sopra.

Ø Art. 77: Si contesta l'attribuzione dell'incarico di direttore dell'istituto cimbro a personale senza laurea. Lo Stato non considera che l'istituto ha un ruolo di promozione della cultura cimbra e che la popolazione cimbra è numericamente molto ridotta. Inoltre non si attribuisce in alcun modo una qualifica permanente, ma solo un incarico a scadenza.

-