
Il nuovo testo è stato predisposto dalla Provincia a partire da una versione condivisa con il Consorzio dei comuni nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente formato ed è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale lo scorso 20 novembre 2015 ed in seguito presentato al Consiglio delle autonomie locali ed alla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale.
Il testo ora approvato definitivamente dalla Giunta provinciale recepisce non solo le osservazioni dei due organi citati, ma anche gran parte di quelle avanzate dagli altri soggetti pubblici interessati a definire la migliore riorganizzazione del sistema di custodia forestale quali la Libera associazione dei custodi forestali, i Sindacati dei custodi forestali, la Magnifica Comunità di Fiemme e l'ordine dei dottori Agronomi e forestali.
Con l’approvazione del regolamento si compie quindi un ulteriore importante passo verso la riorganizzazione del servizio di custodia forestale, dopo lo scioglimento dei consorzi di vigilanza boschiva, disposto dalla legge provinciale sulle foreste e la conservazione della natura alla fine dello scorso anno, che ha condotto alla sottoscrizione, da parte dei Comuni, delle ASUC e degli altri soggetti pubblici tenuti a garantire il servizio di custodia forestale, di specifiche convenzioni in sostituzione dei consorzi.
In breve, il regolamento individua innanzitutto i compiti dei custodi forestali, consistenti essenzialmente nella sorveglianza e nella custodia dei patrimoni silvo-pastorali e delle relative pertinenze, nonché in tutte quelle attività materiali, tecniche e di assistenza, necessarie alla loro gestione. Inoltre, specifica le attività di vigilanza di competenza del Corpo forestale provinciale rispetto alle quali è richiesta la collaborazione dei custodi forestali, con particolare riferimento alla tutela e alla gestione della fauna selvatica ed ittica, dell’ambiente, nonché agli interventi di controllo e di monitoraggio sullo stato dei boschi, dei territori silvo-pastorali e delle opere di sistemazione idraulica e forestale.
Il regolamento detta quindi i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, individuerà prossimamente i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddividerà in zone di vigilanza. Nella definizione di tali zone si terrà conto di quegli elementi, quali ad esempio i confini amministrativi dei Comuni e delle Comunità o gli ambiti territoriali di competenza delle stazioni forestali e degli uffici distrettuali forestali, idonei a favorire l’aggregazione di territori omogenei, tali da agevolare il coordinamento e garantire un’efficiente gestione del servizio di custodia forestale.
Uno specifico ed importante articolo dispone circa il livello di efficienza che deve essere garantito per il servizio di custodia forestale, fissando il contingente minimo di custodi forestali, che sarà proporzionato alle esigenze del territorio e comunque non inferiore ad un custode forestale ogni 3500 ettari di superficie silvo pastorale, pubblica e privata, fatte salve situazioni particolari, adeguatamente motivate e stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di suddivisione dei territori in zone di vigilanza
Le singole zone di vigilanza potranno, a loro volta, essere suddivise in zone di custodia, avendo particolare riguardo ai confini amministrativi dei comuni ed ai confini delle aree di proprietà degli altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale. Ad ogni zona di custodia sarà assegnato un custode forestale, anche se il custode forestale dovrà in ogni caso garantire il proprio servizio nell’ambito dell’intera zona di vigilanza.
Negli ulteriori articoli è poi affrontato il tema dell’organizzazione del servizio e del coordinamento con il Corpo forestale provinciale, il servizio fuori zona di vigilanza, l’uso delle uniformi e degli equipaggiamenti e la formazione professionale dei custodi forestali. (c.z.)