
Vediamo nel dettaglio le due principali decisioni assunte dalla Giunta nella sua seduta di oggi con proprie delibere, riguardanti rispettivamente il bando tipo e il disciplinare tipo, entrambi previsti dalla nuova legge di settore.
Bando tipo
Lo schema di bando tipo è stato elaborato dal Servizio Minerario, dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, e dal Consiglio delle Autonomie. La legge, lo ricordiamo, prevede che le nuove concessioni siano aggiudicate mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità–prezzo. Il bando stabilisce alcuni elementi minimi di valutazione, legati sostanzialmente:
- alla qualità del prodotto
- alle certificazioni etiche e ambientali
- allo sviluppo della filiera
- al piano sull’occupazione
- alla riduzione degli impatti ambientali
- alle condizioni di lavoro salubri e sicure.
Rispetto al passato, vengono privilegiati in altre parole i contenuti dell'offerta tecnica rispetto a quella economica, riservando particolare attenzione all'aspetto occupazionale, alla qualità, alla sicurezza sul lavoro e ai profili etici e ambientali dell'attività estrattiva, assegnando punteggi maggiori a tali elementi.
Disciplinare tipo
La nuova legge prevede anche che il disciplinare di concessione, per il porfido, deve recepire i contenuti vincolanti stabiliti da un disciplinare tipo predisposto dalla Provincia. Il disciplinare di concessione rappresenta lo strumento che regola i rapporti fra ente concedente e concessionario, nel rispetto dell’interesse pubblico. Il disciplinare considera quindi tutti gli aspetti importanti per una corretta gestione dei lotti, quali ad esempio l'area in concessione, la durata, le garanzie fideiussorie, il canone, gli obblighi del concessionario. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera e la tracciabilità del grezzo (materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle), la nuova normativa prevede dunque che il disciplinare delle cave di porfido, per le nuove concessioni, indichi l'obbligo di lavorazione in proprio del materiale grezzo a carico della società concessionaria.
La proposta approvata oggi riprende quanto disposto dalla legge, in particolare: l’obbligo di lavorazione in proprio di almeno l’80% del materiale grezzo prodotto; nel caso di trasferimento di materiale “grezzo”, per il rimanente 20 %, il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente (il Comune) il dato relativo al peso per ogni tipologia di materiale “grezzo”, il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione.
Come previsto dalla legge, sulla proposta in esame si sono espressi favorevolmente il Consiglio delle Autonomie e, per quanto riguarda la tracciabilità del materiale, le associazioni di categoria (Confindustria, Associazione Artigiani e Cooperazione).