Venerdì, 19 Aprile 2013 - 02:00 Comunicato 1061

I criteri e le modalità approvati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Pacher e dell'assessore alla salute e politiche sociali Rossi
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: VIA AI CONTRIBUTI

Approvati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Alberto Pacher e dell'assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, i "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con smaltimento delle coperture in cemento amianto". Le domande possono essere presentate dal 3 giugno al 31 luglio di ogni anno all'APIAE - l'Agenzia provinciale incentivazione attività economiche. Per accedere ai contributi è necessario un documento di classificazione che attesti l'indice di degrado degli edifici, con punteggio, che viene rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento previo sopralluogo.-

Il sopralluogo per il rilascio del documento di classificazione espresso in punteggio può già essere richiesto con le seguenti modalità:
contattando telefonicamente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Dipartimento di Prevenzione – Pronto Sanità/URP n. 848.806.806 dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì festivi esclusi;
inviando un fax al n. 0461-904571;
inviando una e-mail alla casella di posta elettronica apss@pec.apss.tn.it;
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo APSS – Dipartimento di Prevenzione – viale Verona - 38123 Trento.
Per gli interventi di minore rilevanza, fino al limite di 100 metri quadrati di superficie da bonificare, è prevista una procedura semplificata di finanziamento limitatamente agli interventi di bonifica urgente (entro un anno), i cui termini di presentazione delle domande all'APIAE vanno dal 3 giugno al 31 ottobre di ogni anno.
I termini per presentare domanda per la procedura ordinaria vanno invece dal 3 giugno al 31 luglio di ogni anno, la modulistica potrà essere scaricata a partire dal 3 giugno sul seguente sito: www.modulistica.provincia.tn.it
I contributi - che non sono cumulabili con altre forme di contribuzione, né con le detrazioni fiscali - sono previsti solo per le bonifiche delle coperture realizzate tramite rimozione con smaltimento, escludendo quindi a priori dal finanziamento gli altri tipi di bonifica previsti quali incapsulamento (trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti) e confinamento (installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio).
Possono ricevere contributi le bonifiche effettuate dopo la data del 3 aprile 2012 (in quanto la previsione normativa che prevede i contributi per il risanamento delle coperture in amianto è entrata in vigore con la Legge provinciale del 3 aprile 2012 n. 5), purché vi sia stato già un sopralluogo dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari con rilascio di un documento di classificazione espresso in punteggio.
I criteri disciplinano l'erogazione di contributi a soggetti privati, in quanto per i soggetti pubblici, tenendo conto della contingenza economica e delle limitate risorse a disposizione, la rimozione e lo smaltimento di coperture in cemento amianto dovrà essere finanziata con risorse proprie o con risorse previste da specifiche leggi di settore. I contributi ad imprese saranno erogati nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, in regime de minimis, senza obbligo di notifica per il triennio che ricomprende l'esercizio finanziario in cui viene presentata la domanda e i due esercizi finanziari precedenti.
I criteri prevedono che la misura del contributo dipenderà dal punteggio assegnato nel documento di classificazione ed è così determinata:
categoria A: nessun intervento obbligatorio immediato di bonifica, ma obbligo di rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza triennale per siti con indice di degrado fino a 50,00 punti; contributo pari al 40 % della spessa ammessa a finanziamento, se si procede alla rimozione;
categoria B: bonifica non urgente: obbligo di esecuzione della bonifica entro 3 anni per siti con indice di degrado oltre i 50,00 fino a 70,00 punti; contributo pari al 55% della spesa ammessa a finanziamento;
categoria C: bonifica urgente: obbligo di esecuzione della bonifica entro i successivi 12 mesi per siti con indice di degrado oltre i 70,00 punti o che presentano una superficie danneggiata, o in cui sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione; contributo pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento.
Il calcolo della spesa ammessa a finanziamento viene effettuato sulla base dei seguenti valori, che fungono da costo standard parametrato per fasce di grandezza di metri quadri da bonificare:
22,50 euro/mq per superfici fino a 50 mq;
20,00 euro/mq per superfici da 51 a 100 mq;
17,5 euro/mq per superfici da 101 a 500 mq;
15 euro/mq per superfici da 501 a 1.000 mq;
12,5 euro/mq per superfici tra 1.001 e 5.000 mq con limite massimo di 60.000,00 euro;
10 euro/mq per superfici oltre i 5.000 mq. con limite massimo di 60.000,00 euro.
Non sono ammessi a contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto per superfici inferiori o uguali a 10 metri quadrati, il limite massimo di spesa ammessa al finanziamento è di 60.000 euro.

L'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento è incaricata di garantire, anche in collaborazione con gli Enti Locali, l'informazione ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l'accesso alle misure di sostegno previste per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto. (at) -