Venerdì, 22 Giugno 2012 - 02:00 Comunicato 1868

La Giunta approva anche il prolungamento delle rate di mutuo per alcune tipologie di agevolazione provinciale
CONSENTITA LA MORATORIA SULLA QUOTA CAPITALE RIFERITA ALLE RATE DI MUTUO O AI CANONI PER OPERAZIONI DI LEASING

Approvata oggi dalla Giunta la deliberazione che consente sui mutui delle imprese assistiti da incentivi provinciali la cosiddetta moratoria, sollecitata, a suo tempo dalle Associazioni di categoria ed opportunamente valutata nell'ambito del Tavolo provinciale del credito. Con questo provvedimento si cerca così di mitigare gli effetti negativi della crisi sulla capacità delle imprese di far fronte ai propri impegni per carenza di liquidità consentendo, in linea con le intese raggiunte a livello nazionale con l'accordo del 28 febbraio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, di sospendere - a determinate condizioni- , il rimborso della quota capitale relativa alle rate di mutuo o ai canoni di operazioni di leasing e di prolungare la durata dei mutui stessi, anche in relazione agli interventi di finanza di impresa adottati dalla Provincia autonoma di Trento.-

La deliberazione stabilisce che la cosiddetta moratoria sia applicabile alle seguenti tipologie di agevolazione provinciale:
a) interventi di riassetto finanziario;
b) prestiti partecipativi;
c) contributi per investimenti fissi realizzati tramite operazioni di leasing ai sensi della legge provinciale unica per l'economia.
La sospensione del rimborso della quota capitale riferita alle rate di mutuo o ai canoni di operazioni di leasing ed il prolungamento della durata dei mutui è consentita non soltanto in applicazione dell'accordo ABI, ma anche in forza di accordi specifici tra banca e cliente che possono prevedere anche condizioni migliorative. Si permette inoltre che la moratoria sia definita in deroga alle durate massime stabilite dai provvedimenti attuativi degli interventi stessi. -