Lunedì, 13 Aprile 2015 - 02:00 Comunicato 831

In sostituzione di quelli che erano stati approvati in Provincia nel 2007
COMBUSTIONE AGRICOLA DI MATERIALE VEGETALE: APPROVATI I NUOVI CRITERI

La Giunta provinciale già nel 2007 aveva approvato i criteri tecnici in materia di combustione all'aperto del materiale vegetale che si origina in agricoltura, in linea con quanto era previsto dall'allora vigente normativa statale in materia ambientale. Poiché, però, oggi questi criteri presentano profili di difformità rispetto a quelli introdotti lo scorso anno dallo Stato, nella seduta odierna la Giunta, approvando un'apposita deliberazione, ha ritenuto necessario adottare anche sul territorio provinciale una serie di nuovi criteri tecnici, in sostituzione di quelli del 2007, in modo da evidenziare i comportamenti permessi e quelli vietati.-

Innanzitutto la delibera approvata oggi afferma che l'attività di abbruciamento costituisce normale pratica agricola – e non attività di gestione dei rifiuti – se svolta nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) l'abbruciamento deve riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
b) l'abbruciamento deve essere effettuato nel luogo di produzione, e cioè nel fondo – senza soluzione di continuità – che è nella disponibilità del conduttore dell'attività agricola o forestale;
c) l'abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli e, comunque, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri complessivi per ettaro;
d) l'abbruciamento deve essere finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti secondo la normale pratica agricola ed è consentito anche negli orti in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;
e) durante tutte le fasi dell'abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del rogo deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia incaricata dal medesimo.
L'attività di abbruciamento è vietata nei seguenti casi:
1. nelle situazioni e nelle zone di eccezionale pericolo di incendi boschivi, dichiarati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);
2. all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;
3. sulle superfici ubicate all'interno dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000", salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
4. nei casi eventualmente previsti dai provvedimenti dei Comuni adottati in materia di risanamento della qualità dell'aria.
È fatto assoluto divieto di abbruciamento di materiali o sostanze diversi dai materiali vegetali in questione, anche se provenienti dall'attività agricola. Non possono inoltre essere oggetto di abbruciamento i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere o vietare l'attività di abbruciamento in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche e/o ambientali non favorevoli (ad esempio nei periodi di siccità o in giornate ventose) e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (ad esempio per vicinanza a strade e abitazioni), con particolare riferimento al rispetto dei valori limite delle polveri sottili (PM10). Inoltre le amministrazioni locali hanno facoltà di disporre il differimento delle attività di abbruciamento quando sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime (ad esempio in determinati periodi dell'anno, giorni della settimana o orari del giorno, anche con riguardo a specifiche zone del territorio). Inoltre i Comuni – secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale per l'attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria – possono introdurre o estendere il divieto di bruciare all'aperto ai residui vegetali, in modo da ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nel periodo invernale in quanto critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti in atmosfera.
Sono fatte comunque salve, in ogni caso le altre normali pratiche agricole – diverse dall'abbruciamento – volte al reimpiego dei suddetti materiali vegetali come sostanze concimanti o ammendanti; le norme previste nel Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria; la disciplina in materia di condizionalità e di lotta fitosanitaria nel settore agricolo, che continua a trovare propria e autonoma applicazione. (mn) -