Venerdì, 09 Marzo 2012 - 02:00 Comunicato 617

Modifiche anche alla legge provinciale su, guide alpine, accompagnatori e maestri di sci
CAMPEGGI: VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE

La Giunta provinciale ha oggi approvato il disegno di legge di riforma della disciplina provinciale in materia di campeggi, integrato con alcuni articoli di revisione della legge provinciale 20 del 93 in materia di ordinamento della professione di accompagnatore di territorio e di maestro di sci.-

L'articolato riguardante i campeggi era stato discusso ed approvato in forma di conchiuso dalla Giunta provinciale nella seduta del 3 febbraio per poter essere poi inviato al parere del Consiglio delle Autonomie Locali (come previsto per i disegni di legge che mutano l'assetto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali). Il Consiglio delle Autonomie ha discusso una prima volta il disegno di legge nella seduta del 22 febbraio, rinviando l'espressione del parere alla seduta del 7 marzo.
"Dopo più di vent'anni - spiega l'assessore Tiziano Mellarini - l'attuale legge che regolamenta la ricettività all'aria aperta doveva essere aggiornata e ammodernata. Sull'esempio di quel che è già successo per il settore alberghiero, è nostra intenzione puntare su un aumento della qualità delle strutture ricettive, visto che oggi ben 57 campeggi su 69 sono a una o due stelle. Quello della ricettività all'aria aperta è un settore che in questi ultimi anni sta dando notevoli soddisfazioni: nel 2011 gli ospiti delle nostre strutture sono stati complessivamente più di un milione e 400mila, di cui quasi 940mila provenienti da Paesi stranieri, con un aumento proporzionale a due cifre rispetto al 2010 che ci conforta. Dobbiamo però stimolare l'ammodernamento, semplificare le procedure burocratiche, redistribuire i ruoli e le funzioni di regia e di controllo operativo su diversi livelli di soggetti pubblici, coinvolgere infine le categorie nella ricerca di una qualità delle strutture e dei servizi, con un occhio alla compatibilità ambientale".
Il nuovo disegno di legge introduce fra le altre cose una nuova tipologia di campeggio, accanto a quella "tradizionale": si tratta del "campeggio villaggio", che offre obbligatoriamente la ristorazione, attività commerciali e servizi accessori (sportivi, benessere e così via).
Enfasi inoltre sulla qualità delle strutture, in particolare, per i campeggi di nuova istituzione, per i quali sono previsti requisiti qualitativi più stringenti. Il disegno di legge provvede infine a semplificare e ridurre gli oneri a carico delle imprese.

Ecco in sintesi i punti chiave del disegno di legge.

RICETTIVITA' ALL'ARIA APERTA

CAMPEGGI: fotografia dell'esistente

In Trentino ci sono 69 campeggi:
- di cui 56 campeggi e 13 campeggi parco per vacanze (campeggi caratterizzati da un'alta percentuale di "preingressi" e situati ad un'altitudine superiore a 500 metri s.l.m.);
- di cui 40 sopra i 500 m. (20 con preingressi) e 29 sotto i 500 m.
- di cui 40 aperti solo l'estate.

Livello di classifica:
campeggi a 4 stelle: n. 4
campeggi a 3 stelle: n. 8
campeggi a 2 stelle: n. 35
campeggi a 1 stella: n. 22

Localizzazione:
- Valsugana: 18
- Garda Trentino: 14
- Val di Fassa: 5
- Valle di Ledro: 4
- Folgaria, Lavarone e Luserna: 3
- Altopiano di Pinè e Valle di Cembra: 3
- Rovereto Vallagarina: 3
- Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena: 3
- S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi: 3
- Valle di Fiemme: 3
- Valli di Sole, Peio e Rabbi: 3
- altre zone: 7 campeggi

CAMPEGGI IN TRENTINO:
- strutture di piccole-medie dimensioni con modesta propensione all'investimento (mediamente 20 richieste di visto di corrispondenza presentate ogni anno al Servizio Turismo, parte delle quali riguardano anche manutenzioni di carattere ordinario o la riorganizzazione di piazzole);
- alcune eccellenze con riconoscimenti internazionali;
- buone performance negli ultimi anni (crescita degli arrivi e delle presenze, soprattutto internazionali)

PRINCIPALI SCELTE DEL DISEGNO DI LEGGE

1) DUE TIPOLOGIE DI CAMPEGGIO:
· campeggio
· campeggio villaggio

Il "campeggio parco per vacanze" (quello che può avere fino all'80% della ricettività in piazzole "allestite" o in bungalow) rimane come tipologia residuale per le strutture esistenti.

2) CAMPEGGIO VILLAGGIO
Nuova tipologia (con unità abitative e case mobili, min 15% max 40%) che offre obbligatoriamente la ristorazione, attività commerciali e servizi accessori (sportivi, benessere, ecc.)

3) REQUISITI PIU' QUALITATIVI PER LE NUOVE STRUTTURE; GARANZIE PER I CAMPEGGI ESISTENTI

Viene "alzata l'asticella" per i campeggi nuovi:
- devono essere strutture di qualità, mantenendo almeno il 60% delle piazzole disponibili per tende e mezzi mobili di soggiorno;
- le case mobili devono corrispondere a tipologie che si inseriscono armonicamente nel paesaggio;
- i preingressi (max 30% e vietati in fascia lago e nei centri abitati), possono essere realizzati anche sotto i 500 metri di quota, ma devono essere adeguati al regolamento.

Per i campeggi esistenti:
- possono rimanere come sono ma devono adeguare i preingressi al regolamento entro 3 anni.

Per i campeggi parco per vacanze:
- possono rimanere come sono ma devono adeguare i preingressi al regolamento entro 3 anni, salvo quelli che hanno più del 70% di preingressi (max di legge è 80%) che devono scendere al 70% entro 5 anni.

4) POSSIBILITA' DI REALIZZARE UNITA' ABITATIVE NEI CAMPEGGI (bungalow, appartamenti, camere, suite se previsto nei PRG, con le volumetrie previste dagli stessi - e comunque max 40 mq per appartamento, 50 mq nei 3, 4, 5 stelle)

5) AREE SOSTA CAMPER
previste nei piani regolatori; realizzate dai comuni o dai privati

6) CLASSIFICAZIONE E QUALITA'
· introduzione delle 5 stelle (ci sono già dei campeggi interessati)
· sistema di "autoclassifica" immediatamente efficace alla consegna della s.c.i.a. alla comunità (spetta alla Provincia verificare ed eventualmente rideterminare il livello); è una grande semplificazione;
· Commissione qualità come per gli alberghi, ma anche con funzioni di "consulenza" per passare alle 5 stelle

7) ASPETTI AMMINISTRATIVI: LIVELLI ISTITUZIONALI

Alla Provincia:
· vigilanza e controllo (in generale)
· visto di corrispondenza (necessario per ottenere il titolo edilizio)
· verifiche sulla classifica e relative modifiche d'ufficio
· delibera di criteri per l'insediamento delle case mobili

Alle Comunità:
· esercizio dell'attività (basta una segnalazione certificata di inizio attività – s.c.i.a.)
· classifica (formalmente; in realtà è la PAT che controlla)
· verifiche sulle case mobili

Ai Comuni:
· previsione urbanistica e relativa normativa per le strutture edilize permanenti (PRG)
· titoli edilizi

8) SEMPLIFICAZIONI

Con il disegno di legge di cui all'oggetto si provvede anche a semplificare e ridurre gli oneri a carico delle imprese, con le seguenti novità:

1) Semplificazione del procedimento di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: è stata introdotta la dichiarazione di autoclassifica ad efficacia immediata.
2) Esercizio dell'attività: la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consentirà anche la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari nonché la fornitura di altri servizi destinati agli ospiti della struttura ricettiva (fermo restando ovviamente il rispetto della normativa di settore in materia). Con un unico atto il titolare o il gestore della struttura potrà svolgere all'interno della medesima anche le citate attività, senza dover presentare ulteriori domande.
3) Commissione qualità: si prevede che il titolare o gestore della struttura possa avvalersi della consulenza della commissione qualità per l'assegnazione del livello di classifica a 5 stelle.
4) Possibilità di valorizzare le pertinenze del campeggio per l'offerta di servizi accessori (utilizzando un'unica autorizzazione amministrativa)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNATORE DI TERRITORIO E DI MAESTRO DI SCI

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti.

ACCOMPAGNATORE DI TERRITORIO

Si scorpora la figura dell'accompagnatore di territorio dall'Albo delle guide alpine.
Analogamente a quanto previsto per altre figure professionali (guide turistiche, accompagnatori turistici e assistenti di turismo equestre) si prevede che l'esercizio dell'attività sia subordinato, oltre che al possesso dell'abilitazione, alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) al Servizio Turismo.

MAESTRO DI SCI

1) Nuova qualifica di "Allievo maestro di sci" (nelle tre discipline: sci alpino, fondo, snowboard):
Ø riservata a chi ha frequentato i primi moduli dei corsi tecnico-pratici, didattici e culturali e superato i relativi esami;
Ø dà la possibilità di svolgere, nell'ambito di una scuola di sci e per due stagioni invernali, attività di insegnamento dello sci, nei campi scuola e fino ad un certo livello tecnico (garantendo così la "pratica sul campo" per la didattica).

2) Trasferimento nell'Albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altre regioni italiane o dalla provincia di Bolzano:
Ø si richiede (come già previsto dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Valle d'Aosta), per l'esercizio stabile della professione in Trentino, il superamento con esito positivo di un esame organizzato dal Collegio provinciale dei maestri di sci per l'accertamento della conoscenza del territorio provinciale, della geografia, dell'ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Trento nonché della legislazione provinciale in materia di piste da sci e di ordinamento della professione.

3) Esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci degli Stati membri dell'Unione europea, della Svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300 del 1993 (Accordo SEE: in pratica Islanda, Lichtenstein e Norvegia):
Ø oltre all'esercizio temporaneo già in vigore (max 15 giorni per stagione), i maestri di sci stranieri potranno esercitare per 60 giorni in una stagione a condizione che tale attività sia svolta esclusivamente all'interno delle scuole di sci operanti sul territorio della provincia di Trento (analogamente a quanto previsto in provincia di Bolzano).
L'obiettivo della norma è garantire un miglioramento della qualità dell'offerta turistico-invernale del nostro territorio rendendo più appetibile – in particolare ai turisti dell'Est Europa - la frequentazione delle aree sciabili della provincia. -