Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Trento derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018
Attuazione dell’art. 16 della direttiva n. 92/43/CEE in materia di tutela del sistema alpicolturale
ART. 1
Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale
1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale, il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.