Giovedì, 05 Dicembre 2013 - 02:00 Comunicato 3387

Previsti dalla legge 4/2012 ed approvati oggi dalla Giunta provinciale
ANIMALI D'AFFEZIONE: I REQUISITI RICHIESTI AI COMMERCIANTI

Le attività di commercio di animali di affezione dovranno adeguarsi entro due anni ai nuovi requisiti richiesti per esercitare tali attività. Lo prevede la delibera, firmata dall'assessora Donata Borgonovo Re, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto oggi ad approvare tali requisiti, la cui individuazione è prevista dalla legge provinciale 4/2012 sulla protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, approvata lo scorso anno. Tra i requisiti non solo le caratteristiche che devono avere gli esercizi commerciali ma anche le competenze professionali dei responsabili, la tenuta del registro degli animali, l'anagrafe degli operatori, la segnalazione di inizio attività e i compiti dei Comuni. Ad esprimersi sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti sarà l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che istituirà l'anagrafe degli esercizi commerciali che esercitano tale attività.-

Per aprire un'attività di commercio di animali d'affezione è innanzitutto richiesta la presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), avvio che il Comune stesso dovrà poi comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria, alla quale dovranno altresì essere comunicati, entro i prossimi sei mesi, i soggetti che già esercitano sul territorio comunale detta attività.
Al fine della valutazione dell'età degli animali e per garantire il loro benessere, al responsabile dell'attività commerciale è richiesta una adeguata formazione, conseguibile partecipando ad appositi corsi di formazione riconosciuti dalle Regioni o Province autonome o dagli Ordini professionali dei veterinari.
Particolare rilievo assumono le caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati (richieste anche in caso di attività di toelettatura qualora compatibili con l'attività svolta), nonché le procedure e periodicità delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali.
Chi esercita il commercio di animali d'affezione è poi tenuto a registrare la provenienza e la destinazione degli animali stessi. Il Registro degli animali dovrà, in particolare, riportare l'identificazione degli animali e, in caso di vendita di cani, gatti, furetti, lagomorfi (lepri e conigli) e psittacidi (pappagalli), un'annotazione individuale riportante la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione, l'età degli stessi e le generalità degli acquirenti o destinatari. (cz) -