Relativamente al procedimento Guerrato, nel rimarcare la correttezza dell’azione dell’Amministrazione provinciale lungo l’intero iter di affidamento, i giudici hanno sottolineato come da parte di Piazza Dante ci sia sempre stata la massima collaborazione rispetto alle proposte avanzate dall’impresa per arrivare ad una approvazione del progetto, contrariamente a quanto denunciato da Guerrato, che sul punto insinuava la volontà della Provincia di non voler giungere all’aggiudicazione dell’opera.
Secondo il Tribunale, invece, la mancata approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi è da imputare a gravi criticità progettuali evidenziate dal RUP – responsabile unico del procedimento e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Criticità che secondo i giudici di Trento avrebbero comportato una sostanziale modifica del progetto originariamente valutato dalla commissione tecnica - valutazione svolta ai meri fini della ammissione e nomina del promotore - cosa che avrebbe violato i principi dei contratti pubblici. Il Tribunale ha evidenziato inoltre come il superamento di tali criticità avrebbe di fatto stravolto lo studio di fattibilità originario e compromesso la sostenibilità del progetto rispetto al piano economico-finanziario presentato in sede di gara . Sempre secondo i giudici tali criticità sarebbero andate ben oltre aspetti di puro dettaglio, come consentito invece dalla disciplina di gara, e ciò legittima la decisione del RUP di non arrivare all’approvazione del progetto del promotore.
Per tali ragioni il TRGA di Trento ritiene il ricorso privo di fondatezza e da respingere “in tutta la sua estensione”, al pari delle richieste risarcitorie e della responsabilità di danno precontrattuale avanzate dall’impresa, in quanto non è stato accertato il profilo di illegittimità nell’attività dell’Amministrazione provinciale.
Relativamente al procedimento Pizzarotti, che a seguito dell’esclusione di Guerrato rivendicava uno scorrimento della graduatoria e, quindi, l’affidamento dell’opera, i giudici di Trento hanno sentenziato la non sussistenza dell’obbligo di scorrimento della graduatoria da parte della Provincia.