Il disegno di legge si compone in tutto di 32 articoli, che modificano la legge provinciale 1 del 4 marzo 2008 (legge urbanistica provinciale) e l'articolo 70 della legge provinciale 25 del 27 dicembre 2012. Vediamo in sintesi il suo contenuto.
Con particolare riferimento alla disciplina urbanistica il disegno di legge approvato oggi vuole in primo luogo rispondere alle problematiche procedurali che – come riscontrato negli ultimi anni – hanno allungato a dismisura i tempi delle previsioni pianificatorie. Ad esempio, la proposta di ridefinizione del procedimento per l'approvazione dei piani regolatori generali assicura al tempo stesso la certezza e la ragionevolezza dei tempi amministrativi, consentendo al settore dell'edilizia nel suo complesso di rimettersi in moto e di marciare più speditamente. E' stata proposta di conseguenza la ridefinizione dei procedimenti relativi all'approvazione dei piani regolatori comunali, tenuto conto della loro valenza rispetto alle scelte di sviluppo locale. Analogo obiettivo di semplificazione è legato alla proposta di modifica delle procedure di approvazione dei piani che risultano già conformi al piano regolatore generale e mantenendo in capo al consiglio comunale l'approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica che interessano aree con superficie superiore a 10.000 metri quadrati oppure che si configurano come programmi integrati di intervento.
Tra le ulteriori modifiche si segnalano: la soppressione del Comitato per gli interventi nelle aree agricole e l'attribuzione delle relative competenze ad un unico organo provinciale, già esistente, per l'esame congiunto sotto il profilo agricolo e paesaggistico, al fine di perseguire economicità e accelerazione dei tempi di risposta ai cittadini; l'estensione anche alle costruzioni di legno della disciplina di incentivazione volumetrica prevista oggi solo per l'edilizia tradizionale, sempre nell'ottica anticongiunturale di sostegno del settore edilizio e del suo rilancio; la valorizzazione del ruolo delle CPC (Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità), quali organi esistenti che potranno assumere un particolare ruolo di qualificazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di autorizzazione in deroga.
Ulteriori modifiche sono finalizzate ad adeguamenti tecnici o normativi degli articoli 68 e 97, specificamente richiesti dallo Stato o da norme di settore, come nel caso della disciplina per l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di ripristino di aree prative o adibite a pascolo. Queste ultime modifiche, volte a chiarire che solo gli interventi di bonifica che non richiedono interventi edilizi possono essere svolti senza autorizzazione paesaggistica, si inseriscono in una procedura di "precontenzioso" svoltasi in riferimento alla legge provinciale 9 del 2012 e corrispondono, quindi, alle rassicurazioni offerte dalla Provincia ai Ministeri competenti.
Per quanto numerose e complesse, le modifiche proposte non prefigurano però una revisione complessiva della legge Urbanistica provinciale, interessando specifici argomenti della disciplina legislativa di riferimento. Prova ne è il fatto che la legge Urbanistica provinciale sarà oggetto di una complessa revisione già nella fase iniziale di questa legislatura. Nonostante ciò, la Giunta ha ritenuto opportuno e importante anticipare, dapprima nella Finanziaria, e ora in questo specifico disegno di legge, gli interventi proposti. -