Normalmente il diritto all’esenzione dal ticket per reddito viene comunicato all’Apss dal ministero dell’Economia e delle Finanze che certifica il reddito dei cittadini sulla base delle dichiarazioni presentate. In alcuni casi, ad esempio nel caso di disoccupati o di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il diritto all’esenzione non è automaticamente disponibile negli archivi informatizzati dell’azienda sanitaria e deve quindi essere autocertificato, dal diretto interessato, in qualsiasi punto cassa dell’Apss.
Il cittadino può verificare la propria esenzione inserendo i dati della tessera sanitaria nell’area «Servizi online > Esenzione ticket per reddito» del sito Apss (https://www.apss.tn.it/esenzione-ticket-per-reddito) o recandosi nei punti cassa dell’azienda sanitaria. Nel caso in cui non risulti l’esenzione l’assistito, che ritiene di averne diritto, può autocertificarla solamente recandosi allo sportello.
Le persone ultrasessantacinquenni, che nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, hanno presentato l’autocertificazione non dovranno ripresentarla se non sono intervenute, nel frattempo, modifiche reddittuali che fanno perdere loro il diritto: ad invarianza delle condizioni di reddito, infatti, l’esenzione è illimitata.
Solo la presenza del codice esenzione sulla ricetta dà diritto alla prestazione esente ticket e pertanto è opportuno che il cittadino verifichi che il codice sia scritto sull’impegnativa rilasciata dal medico perché, in caso contrario, la prestazione sarà a pagamento.