Giovedì, 06 Giugno 2024 - 19:02 Comunicato 1516

La vicepresidente: l'auspicio è che si arrivi rapidamente a rasserenare la situazione nell’interesse del corpo docente
Infanzia, alcune precisazioni sulla questione ferie

In merito al tema dei 5 giorni di ferie nella scuola dell'infanzia, in virtù di alcune dichiarazioni e della question time presentata martedì in aula sull’argomento, la vicepresidente ha voluto fare alcune precisazioni al fine di evitare un ulteriore clima di tensione, laddove al contrario tutto il lavoro svolto ed in corso si sta orientando per trovare risposte e soluzioni. I sindacati firmatari dell’ipotesi di accordo oggi paiono completamente dimenticare ciò che invece hanno condiviso con l'amministrazione.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1433, di data 4 agosto 2023 sono state date direttive all’A.P.R.A.N. per disciplinare la possibilità di fruizione di 5 giorni di ferie durante l’anno scolastico nei periodi di apertura dell’attività scolastica per il personale insegnante delle scuole infanzia provinciali, “ad esclusione dei periodi di maggiore intensità e criticità per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività educativa, quali a mero titolo esemplificativo l’inizio dell’anno scolastico ed il periodo degli inserimenti dei nuovi bambini, tenendo conto inoltre dell’esigenza di garantire continuità educativa di almeno un insegnante per sezione”.

In data 25 gennaio 2024,dopo un lungo periodo di contrattazione, le parti a maggioranza hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo.

L’accordo, che ha ottenuto il visto positivo della Corte dei Conti, ed è stato deliberato dalla Giunta provinciale in data 8 marzo 2024 è, ancora oggi, in attesa di sottoscrizione definitiva da parte dei sindacati.

In sintesi l’accordo prevede che il personale insegnante delle scuole infanzia provinciali possa godere di 5 giorni di ferie durante i periodi di apertura della scuola, se:

- per il personale a tempo indeterminato: ha svolto durante l’anno scolastico almeno 180 giorni di servizio effettivo e continuativo (la continuità non è interrotta dai periodi di sospensione dell’attività didattica);

- per il personale a tempo determinato, sia titolare di non più di due contratti di supplenza della durata complessiva di almeno 180 giorni di servizio effettivo nell’anno scolastico (la continuità non è interrotta dai periodi di sospensione dell’attività didattica), proroga compresa;

- per il personale a tempo indeterminato e determinato: se svolga almeno dieci giorni di prestazione lavorativa nel mese di luglio per le scuole a calendario ordinario e nel mese di giugno per le scuole a calendario turistico.

 

E’ stata poi trasmessa in data 29 aprile, unitamente all’invito alla firma, la circolare applicativa in cui, in piena analogia al trattamento delle assenze valevole anche per il comparto scuola, senza alcuna distinzione, bene si evidenzia che concorrono al computo dei 180 giorni tutte le assenze relative a:

- congedo di maternità e paternità;

- malattia per causa di servizio ed infortuni;

- ferie;

- permessi sindacali;

- donazioni del sangue (per il giorno del prelievo);

- donazione del midollo osseo;

- permessi legge n. 104/1992 (qualora fruiti a giornata).

Per l’anno scolastico 23/24 inoltre, tenuto conto che al momento dell’applicazione del contratto collettivo era ormai ampiamente avviato, si è stabilito un regime transitorio per considerare nei 180 giorni anche le assenze per malattia - nel limite dei 5 giorni -  ed altre assenze per permessi, retribuiti e non, che in regime ordinario invece non vengono considerate.

In conclusione, la vicepresidente auspica che si possa arrivare serenamente a una rapida definizione della questione, nell’interesse del corpo insegnante, dato che ormai giugno è avviato. Questo anche in virtù del percorso di confronto costruttivo avviato in questi primi mesi di legislatura e che sarà il modus operandi dell’assessorato dei prossimi anni.

(us)