L'accordo aggiorna, ampliando le tipologie di rifiuti, quello sottoscritto l'8 aprile 2011. In particolare i rifiuti contemplati dall'accordo del 2011 erano:
- "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (imballaggi dei fitofarmaci)
- "rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose" (es. residui di fitofarmaci e fitofarmaci scaduti)
- "assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" (es. maschere protettive, tute, guanti)
- "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" (es. siringhe, garze)
- "medicinali citotossici e citostatici" (es. antibiotici)
Grazie all'accordo nel 2012 si sono potuti effettuare 4.329 smaltimenti con la raccolta di 46,6 tonnellate di rifiuti pericolosi (43.755 kg di imballaggi fitrofarmaci, 1.825 kg di fitofarmaci scaduti, 1.084 kg di filtri olio), e di 24 mila kg di altri rifiuti considerati non pericolosi quali gli imballaggi in materiali misti.
I dati positivi riguardanti la raccolta dei rifiuti pericolosi nell'ambito dell'accordo di programma del 2011, hanno spinto alcune organizzazioni di categoria a chiederne l'implementazione. Il nuovo accordo di programma sottoscritto oggi prevede, come detto, alcune sostanziali novità:
- l'ampliamento delle tipologie di rifiuti pericolosi (es. olio minerale per motori);
- il suo allargamento anche ad alcune tipologie di rifiuti classificati non pericolosi, ancorché per questi ultimi la norma vigente in materia preveda già adempimenti amministrativi semplificati (es. rifiuti plastici come teli per pacciamatura, copertura serre, reti antigrandine, tubi irrigazione, ecc., indumenti protettivi quali guanti, imballaggi in materiali misti);
- la sua estensione anche ai rifiuti prodotti nel comparto zootecnico (medicinali zootecnici);
- la sua applicazione anche alle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari che consente di identificare tali organismi, sotto il profilo gestionale, come produttori iniziali dei rifiuti in sostituzione dei singoli imprenditori loro associati.
Il nuovo accordo ha validità generale per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, salvo che per la gestione dei rifiuti classificati pericolosi per la quale la suddetta durata è ridotta fino alla data di applicazione delle norme nazionali relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Attualmente le date previste per l'entrata in funzione del SISTRI sono fissate, a norma di legge, al 1 ottobre 2013 per le imprese con più di 10 dipendenti, e al 3 marzo 2014 per le imprese fino a 10 dipendenti.
Immagini a cura dell'Ufficio Stampa
Allegati: dichiarazione audio dell'assessore Mellarini -