
Rifugio Segantini [
Foto Angelo Conte Archivio Ufficio Stampa PAT ]
L'esenzione spetta se il gestore dell'attività svolta nel fabbricato coincide con il soggetto che deve pagare l’imposta (proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti reali) e per usufruirne è indispensabile la presentazione di una dichiarazione al Comune nel quale il fabbricato è posizionato, entro il termine perentorio del 15 settembre 2021. Le dichiarazioni presentate per l’analoga esenzione in vigore nel 2020 non sono valide per il 2021, per cui è indispensabile la nuova dichiarazione, diversamente non ci sarà diritto all’esenzione. I moduli sono disponibili presso ogni Comune e sui relativi siti internet.