Con il ricorso presentato nell’ottobre 2022, lo Stato contestava la legittimità dell’articolo 9 della legge provinciale n.10 del 2022, riguardante l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2022-2024.
Nello specifico, secondo tesi del ricorrente, tale articolo avrebbe contenuto aspetti di illegittimità costituzionale in merito alla competenza sul controllo della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi provinciali, secondo la normativa statale posto in capo alla Corte dei Conti e che la legge provinciale impugnata attribuiva transitoriamente, in attesa di apposita norma di attuazione, poi effettivamente intervenuta con il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113, al collegio dei revisori dei conti.
La sentenza depositata in data odierna, lunedì 15 luglio, dichiara invece inammissibili i dubbi di legittimità sollevati dallo Stato sul punto, rigettando le istanze in quanto, nel ricorso sollevato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, non si rinviene traccia, dei parametri costituzionali e delle motivazioni a sostegno dell’asserita illegittimità costituzionale delle disposizioni della Provincia autonoma, limitandosi lo stesso ad un mero e acritico rinvio per relationem alla prospettazione avanzata dalla locale sezione della Corte dei conti.
Soddisfatto anche il dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione della Provincia, Luca Comper, che sottolinea come “la Provincia abbia sempre operato correttamente e nel pieno rispetto delle previsioni del bilancio provinciale nella definizione della contrattazione collettiva con le sigle sindacali”.