La normativa in materia di edilizia sostenibile prevede l’obbligo di rilascio dell’attestato di prestazione energetica–APE in sede di compravendita o di locazione immobiliare nonché in caso di realizzazione di un nuovo edificio o di esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti. L’APE, con cui riassumono le principali caratteristiche dell’involucro edilizio e dell’impianto e con cui si stabilisce la classe energetica dell’edificio, viene rilasciato dal certificatore energetico secondo modalità stabilite attraverso specifiche disposizioni di settore.
Con la decisione di oggi, la Giunta provinciale ha aggiornato i criteri di rilascio degli attestati di prestazione energetica, precedentemente disciplinati da un proprio provvedimento del 2012.
La nuova disciplina, in particolare, come previsto anche dalle parallele disposizioni nazionali, dettaglia le modalità di esecuzione dei sopralluoghi in situ che il certificatore è tenuto ad eseguire ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie alla definizione della prestazione energetica dell’edificio. In particolare, è stato previsto che tra i dati che necessariamente devono essere acquisiti durante il sopralluogo e riportati sull’attestato vi sia anche il codice alfanumerico dell’impianto termico attribuito dall’installatore o dal manutentore. Ciò significa che, qualora l’impianto ne sia sprovvisto, non si potrà procedere al rilascio dell’APE fintantoché non si sia preventivamente provveduto all’accatastamento dell’impianto termico. L’APE potrà essere emesso senza l’indicazione del codice dell’impianto solo ed esclusivamente qualora l’edificio sia effettivamente sprovvisto dell’impianto
medesimo; tale condizione andrà riportata nell’attestato e le modalità di calcolo della prestazione energetica dovranno far riferimento alle specifiche tecniche definite per tali casi peculiari. Grazie a tali disposizioni potrà essere garantito l’opportuno collegamento tra i database in cui confluiscono i dati riportati negli APE e quelli raccolti in seguito all’installazione ed alla manutenzione degli impianti: il catasto provinciale delle certificazioni energetiche ed il catasto provinciale degli impianti termici.
La deliberazione aggiorna inoltre le modalità di rilascio dell’APE in caso di edifici con impianto
centralizzato. In linea con le disposizioni nazionali, si prevede che la certificazione riguardi di regola la singola unità immobiliare. Nel caso di impianto centralizzato, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di recupero, rimane la possibilità di certificazione dell’intero edificio qualora, per ottemperare a disposizioni di legge, sia necessaria la verifica della classe energetica dell’intero immobile (verifica classe energetica minima dell’intero edificio a fine lavori, verifica della classe energetica per l’ottenimento di bonus).
Infine, viene introdotto l’obbligo per il certificatore di presentare al soggetto che richiede l'attestato un’apposita un’apposita informativa in cui sono dettagliate tutte le caratteristiche del servizio di certificazione energetica che verrà offerto. L’informativa, che dovrà essere sottoscritta per presa visione dal richiedente il servizio, sarà redatta secondo specifici modelli che saranno prossimamente definiti, in accordo con le strutture provinciali competenti, dagli organismi di accreditamento dei certificatori energetici.