La legge provinciale n. 19 sulla valutazione di impatto ambientale va a sostituire l'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 29 agosto 1988, la quale prevedeva la possibilità di presentare le domande di finanziamento dal 1 al 30 giugno di ogni anno per gli enti pubblici e entro il 30 giugno di ogni anno per titolari o gestori di rifugi alpini. -
Presto i nuovi criteri di presentazione delle domande
FONDO PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Con l'entrata in vigore della legge provinciale n. 19 in data 9 ottobre 2013 cessano di essere applicati i criteri di gestione del Fondo previsti dalla legge precedente: non è più prevista la possibilità di presentare le domande di finanziamento per il Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente. Pertanto enti pubblici e gestori o titolari di rifugi alpini dovranno attendere una nuova comunicazione da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.-