Due gli aspetti principali contenuti nel nuovo Disegno di legge, entrambi finalizzati a semplificare e al tempo stesso a promuovere la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, integrando in un’unica legge gli aspetti urbanistici non definiti nella legge di governo del territorio con le autorizzazioni in materia di energia.
Da un lato, abbiamo gli impianti su tetti e coperture. Il target di riferimento qui è in primo luogo quello delle famiglie, ma naturalmente anche delle imprese. Il disegno di legge prevede che gli impianti solari fotovoltaici o termici realizzati sulle coperture di costruzioni esistenti, nonché le opere per la relativa connessione alla rete elettrica, siano opere libere, previa comunicazione al comune. Per tali impianti, non è dunque prevista alcuna autorizzazione o atto di assenso, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica. E' fatta salva soltanto la disciplina dei beni ambientali e culturali.
Il secondo aspetto importante interessato dal provvedimento è quello della produzione di energia da fonti rinnovabili su altre aree idonee. Questa misura interessa in maniera molto importante le imprese, e va ad elencare puntualmente tutte le tipologie di area in cui, in maniera anche qui semplificata rispetto al passato, si potranno installare impianti per la produzione di energia rinnovabile, in sintesi: aree per servizi infrastrutturali e discariche; aree produttive industriali-artigianali; aree miste commerciali, terziarie e produttive; aree estrattive effettive e cave; siti ancora da bonificare di interesse nazionale e discariche non controllate e bonificate ai sensi delle normative vigenti; aree di servizio per la mobilità; strade esistenti o da potenziare; aree a parcheggio.
In queste aree l’installazione degli impianti viene ammessa anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP, ma comunque in modo tale da non limitare la destinazione d’uso della zona prevista dagli stessi strumenti urbanistici. In particolare, l'articolo 4 del Ddl, al comma 3, introduce per queste aree misure di semplificazione ed accelerazione specifiche consistenti: nella sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica con un parere obbligatorio non vincolante; nella riduzione del termine del procedimento di un terzo (arrivando quindi a 60 giorni).
Le aree idonee possono essere modificate con deliberazione della Giunta provinciale e si lascia la possibilità ai comuni di individuare, con variante non sostanziale al PRG, ulteriori aree idonee dove consentire la realizzazione di impianti per la produzione di energia "green". Il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare la disponibilità dell'area dove realizzare l'impianto Il testo del Ddl definisce anche le diverse tipologie dei regimi autorizzativi - che si fondano sui principi di semplificazione, celerità, proporzionalità ed adeguatezza - la cui complessità è proporzionata alla capacità di generazione dell’impianto o alla tipologia di intervento.
L’intervista al vicepresidente Mario Tonina