La revisione del regolamento, che non è retroattiva, interviene su una serie di parametri, come quello familiare e quello legato alla condizione localizzativa e lavorativa. Viene assegnato un maggior punteggio in presenza di invalidità del richiedente, del coniuge convivente, dei loro figli o di soggetti a loro affidati, se nel nucleo familiare è presente un solo genitore, se ci sono figli minorenni, mentre viene cancellato il punteggio nel caso della presenza di un soggetto proveniente da strutture carcerarie, maggiori punti sono previsti in particolari situazioni come nel caso di coppie e single under 35 e separati o divorziati. Cambia anche il parametro sulla condizione localizzativa-lavorativa con il punteggio che fa riferimento al richiedente e non al componente con la miglior condizione favorevole.
E' prevista inoltre una maggiorazione di 15 punti al nucleo residente in un Comune ad alta intensità abitativa che faccia richiesta di alloggio in un Comune che non abbia le stesse caratteristiche.
Con riferimento alla “condizione familiare” si prevede:
- la revisione del punteggio per la condizione di invalidità distinguendo il punteggio attribuibile per l’invalidità del richiedente, del coniuge/convivente, dei loro figli o dei soggetti loro affidati - maggior peso - da quello attribuibile per l'invalidità degli altri componenti il nucleo familiare;
- la precisazione del rapporto di parentela tra richiedente e "figli" minori o soggetti minori a questi equiparati; il punteggio è attribuito se nel nucleo familiare sono presenti figli minori del richiedente e/o del coniuge o convivente dello stesso o soggetti minori equiparati ai figli minori (minori affidati o sottoposti a tutela) e non semplicemente soggetti minorenni come attualmente previsto;
- il riconoscimento di un maggiore punteggio ai nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più figli minori o con uno o più soggetti minori equiparati ai figli minori (minori affidati o sottoposti a tutela); il punteggio era prima assegnato in ragione della presenza nel nucleo familiare di soggetti minorenni a prescindere dall’esistenza di un legame con gli altri componenti;
- l'esclusione del riconoscimento di un maggior punteggio per la presenza nel nucleo familiare di componenti provenienti da strutture carcerarie;
- il riconoscimento di un ulteriore punteggio pari a 10 punti alle seguenti nuove fattispecie di nuclei familiari (non cumulabili):
giovani single (età inferiore ai 35 anni);
soggetti legalmente separati o divorziati tenuti, a seguito di una pronuncia dell'organo giurisdizionale, all’assegnazione della casa familiare o alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
giovani coppie composte da coniugi o conviventi di fatto da non più di cinque anni, purché entrambi di età non superiore a 35 anni.
Con riferimento alla “condizione localizzativa-lavorativa” si prevede:
- la modifica del punteggio collegato alla residenza in Provincia di Trento e la contestuale precisazione che detto punteggio è calcolato con riferimento al richiedente e non al componente con la condizione più favorevole come attualmente previsto;
- il riconoscimento di un ulteriore punteggio pari a 15 punti per il nucleo familiare che, residente in uno dei comuni ad alta intensità abitativa, chiede l’ottenimento di un alloggio pubblico in un comune diverso dai predetti.