Lunedì, 09 Settembre 2019 - 15:36 Comunicato 2113

Proposto dall’assessore provinciale all’agricoltura, caccia e pesca Giulia Zanotelli
Agriturismo, un nuovo disegno di legge

Riorganizzare l'attività agrituristica nell'ottica di semplificare la normativa, ma, in particolare, di favorire un deciso miglioramento qualitativo dell’offerta e dei servizi connessi. Sono questi gli obiettivi del nuovo disegno di legge proposto dall’assessore provinciale all’agricoltura, caccia e pesca Giulia Zanotelli.
“È la prima volta che viene dedicata una legge apposita all’agriturismo - ha spiegato l'assessore Zanotelli - l’obiettivo è quello di aumentare la qualità dell'offerta semplificando le procedure. Tra le novità la reintroduzione delle fattorie didattiche che potranno essere attivate solo dagli agriturismi. Sarà possibile la macellazione di pollame e lagomorfi in conformità alla normativa europea. Sono previste nuove forme di incentivo per le associazioni di categoria: la prima è volta all'aggiornamento e alla formazione del personale; la seconda ai controlli, per tutelare ed aumentare la qualità dell’offerta e rafforzare l’immagine del territorio, dei suoi prodotti alimentari, del suo artigianato, nonché del paesaggio e dell’ambiente”.
Nel nuovo ddl vengono ribadite le finalità peculiari che caratterizzano questa attività: lo sviluppo della diversificazione delle attività delle aziende agricole, in modo da integrare i redditi e migliorare le condizioni di vita degli agricoltori, contribuendo al contempo alla salvaguardia dei territori montani minacciati dallo spopolamento, alla conservazione e alla promozione delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina e delle sue tradizioni enogastronomiche.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Giunta provinciale nell'ultima seduta, ora passerà al vaglio del Consiglio provinciale.

Il disegno di legge provinciale si propone di disciplinare specificatamente l’attività agrituristica, con l’intento di riorganizzare la materia, rendendola autonoma dalla materia dell'enoturismo, delle strade del vino, dei fiori e dei sapori e del pescaturismo e ittoturismo e dalla materia dell'agricoltura sociale, sopprimendo alcune previsioni che nel corso degli anni hanno appesantito l’impianto normativo vigente, nonché di dare spazio a sempre più sentite esigenze di semplificazione nel settore agricolo.
Tra le novità: una nuova e più completa definizione di “attività agrituristiche”, in cui viene ricondotta anche l’attività di fattoria didattica; l’eliminazione del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di agricoltura per l’esercizio dell’attività agrituristica. E, ancora, la ridefinizione dei requisiti per poter esercitare le attività agrituristiche.
Vediamo nel dettaglio i punti più significativi del disegno di legge.

Attività agrituristiche e fattoria didattica
Viene fornita una nuova e più completa definizione di “attività agrituristiche”, in cui viene ricondotta anche l’attività di fattoria didattica, che da ora diventa quindi esercitabile solamente da parte di operatori agrituristici.
Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione, di ospitalità, di somministrazione di pasti e bevande, di organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e di organizzazione di attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, nonché le attività di fattoria didattica, esercitate mediante l’utilizzazione della propria azienda agricola e in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole.
Per attività di fattoria didattica, si intendono le iniziative di carattere educativo e didattico-culturali, volte a favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale, la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile, nonché l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

Procedura di inizio attività semplificata
Per esercitare un’attività agrituristica deve essere presentata una SCIA al comune in cui si trovano le strutture e i locali da destinare a tale attività. In tale documento sono dichiarati la collocazione, le caratteristiche e il rispetto dei requisiti delle strutture utilizzate per l’attività, i periodi e gli orari di apertura, oltre che il possesso dei requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività ed il rapporto di connessione. Viene in tal modo compreso in un unico documento quanto era precedentemente oggetto anche di un nulla osta provinciale, con un’evidente semplificazione dal punto di vista procedurale.

Requisiti soggettivi
La proposta normativa conferma i soggetti (imprenditori, società e cooperative) che possono esercitare le attività agrituristiche e specifica i requisiti soggettivi che tali ultimi devono possedere. Inoltre, identifica nell’imprenditore, familiari e dipendenti i soggetti che possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, prevedendo che il ricorso a soggetti diversi è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Requisiti oggettivi
Quanto alla connessione tra l’attività agricola (che deve rimanere principale) e l’attività agrituristica, la proposta normativa prevede ancora che essa sia valutata in base al tempo dedicato alle varie attività, in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione. Quanto alla tipologia di prodotti alimentari utilizzabili, essa dispone che nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, demandando poi al regolamento di esecuzione la fissazione di alcuni limiti minimi d’impiego.

Il marchio
Il nuovo ddl, con l'obiettivo di portare chiarezza nell'utilizzo del marchio, prevede che il termine “agriturismo” e le altre denominazioni attributive relative sono riservate esclusivamente alle aziende che esercitano attività agrituristiche e per evitare confusione con altri esercizi, alle imprese agrituristiche vieta di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto all’agriturismo, quali “ristorante”, “bar” o “pizzeria” e denominazioni derivate. Viene demandato al regolamento di esecuzione il compito di definire il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti; esso definisce inoltre il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole che esercitano tale attività.

Contributi per gli operatori agrituristici
Con l’intento di garantire la qualità dell’offerta agrituristica, la proposta normativa introduce due nuove tipologie di contributi in favore delle associazioni degli operatori agrituristici, l’una per l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione rivolti agli operatori dell’agriturismo, l’altra per l’attivazione di forme di controllo relative alla classificazione e ai servizi offerti.

Riordino della disciplina dell'enoturismo
Infine, con il disegno di legge viene interamente riformulato l’articolo 23 bis della L.P. 10/2001 in linea con quanto disposto a livello statale dal D.M. n. 2779 del 12/03/2019, che ha approvato le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”, in sostituzione della disciplina prevista per la somministrazione nelle cantine vinicole. Sono considerate attività enoturistiche tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali nell’ambito delle cantine, anche in abbinamento ad alimenti. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti, è esclusa la preparazione di pasti mentre è invece possibile accompagnare la mescita dei vini con prodotti agroalimentari freddi provenienti prevalentemente dalla propria azienda agricola e da altre imprese agricole trentine e viene introdotto l'obbligo di una SCIA per l'esercizio di tale attività.

Immagini e intervista all'assessore Zanotelli a cura dell'ufficio stampa

(gz)


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